DIBATTITO. A partire dalla riflessione di Stefano Rodotà su “Solidarietà. Un’utopia necessaria”. Dai “beni comuni” alla riforma dell’attuale welfare e l’istituzionalizzazione di un reddito di cittadinanza universale e incondizionato.
L’”accesso al cibo” e il diritto alla dignità della persona
Gianfranco Sabattini*
“L’identità – la sostanza di ciò che siamo e del modo in cui siamo in relazione con gli altri – si trova nel mezzo di uno straordinario tumulto”; con questa frase, di uno studioso americano, riferita al rapporto sempre più intenso della persona con la “Rete” Stefano Rodotà, nel volume postumo “Vivere la democrazia”, apre la riflessione “sul tumultuoso vivere” dell’età contemporanea, che ha determinato un concetto di “identità digitale” della persona, allontanandola da quella fisica.
L’avvento delle tecnoscienze informatiche, infatti, “sembra portare con sé – afferma Rodotà – il congedo dell’identificazione della fisicità”; in tal modo, l’identità personale ha teso a farsi astratta, affidata a “codici segreti, parole chiave, algoritmi”, ma l’incertezza della identificazione del soggetto, connessa alla digitalizzazione dei suoi “dati” personali, ha determinato un ritorno alle sue “componenti fisiche”.
Ciò è accaduto anche per via del fatto che la normativa europea sul problema dell’identità “ha privilegiato l’attenzione per la persona nella dimensione del consumo, facendo appunto della tutela del consumatore uno degli oggetti primari della sua attenzione”. Si tratta, però, secondo Rodotà, di un’identificazione parziale della persona, in quanto espressiva di una identificazione formulata solo in funzione del mercato; non casualmente, questa formulazione è stata giudicata insufficiente dalla stessa Unione Europea, che nella “Carta dei diritti fondamentali”, proclamata nel 2000, ha messo in evidenza l’insufficienza di un quadro istituzionale concernente la persona “sostanzialmente organizzato intorno al mercato”.
Spostando l’attenzione “dalla sola logica economica a quella dei diritti”, la “Carta” europea ha sottratto la definizione dell’identità personale ad un unico fattore totalizzante, considerando che se la persona fosse, ad esempio, identificata con il consumatore, si costituzionalizzerebbe solo un’identità personale impoverita, “collocata interamente nel mercato”, mentre i “dati” dell’identità assumerebbero una valenza solo funzionale al funzionamento di quest’ultimo. In tal modo, la “Carta” ha stabilito che l’identità della persona non possa essere definita in funzione degli interessi di soggetti esterni ad essa; al contrario, deve essere formulata per il tramite di un contesto all’interno del quale i diritti fondamentali della persona “possano ottenere non solo riconoscimento, ma attuazione”.
Il contesto all’interno del quale definire l’identità personale, pertanto, non può che essere il diritto; così come è avvenuto in corrispondenza di ogni stadio del processo di civilizzazione dell’umanità; il diritto può contribuire a creare una nuova “antropologia”, incorporante nella naturalità dell’uomo i nuovi valori che si sono affermati sul piano culturale. Infatti, ogni grande operazione giuridica che ha scandito il lento processo di civilizzazione, è valsa a disegnare un “suo modello di persona, che non era mai la semplice registrazione di una natura ‘umana’, ma un gioco sapiente [...] di selezione di ciò [...] che poteva trovare accoglienza nello spazio del diritto e quel che doveva restarne fuori, di ciò che poteva entrare in quello spazio con i suoi connotati ‘naturali’ e quello che esigeva una metamorfosi resa possibile proprio dall’artificio del diritto”. Lungo tutto il percorso della civilizzazione è stata di continuo realizzata un’estrazione “dalla naturalità dell’uomo di una figura sommamente artificiale qual è il cittadino, affidando alla legge, e solo alla legge, la definizione del suo perimetro”. Proprio per questo, sostiene Rodotà, è legittimo parlare di creazione di una nuova antropologia.
Durante il percorso di civilizzazione, se l’affermazione dei valori della Rivoluzione del 1789 (libertà, uguaglianza e solidarietà) è stata il connotato della modernità, l’affermazione del valore della dignità rappresenta il caratteri specifici del Novecento; non casualmente, perciò, a partire dalla modernità, si può parlare del passaggio dall’“homo hierarchicus” di prima dell’89, all’”homo aequalis” di dopo, sino all’”homo dignus” dell’età contemporanea, dove la rilevanza assunta dalla dimensione della dignità ha indotto a proporne una considerazione che – afferma Rodotà – “la assume come sintesi di libertà ed eguaglianza, rafforzate nel loro essere fondamento della democrazia”.
Il processo di costituzionalizzazione del valore della dignità, passando attraverso le costituzioni democratiche del periodo successivo alla seconda guerra mondiale, ha continuato sino alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000, la quale ha sancito che “proprio la dignità fosse il segno forte della prima dichiarazione dei diritti del nuovo millennio”, associando ad essa la dimensione esistenziale dell’uomo: “Dignità e lavoro – afferma Rodotà – sono i due nuovi punti di avvio” del processo di civilizzazione, che è valso a collocarli “in un contesto nel quale assume rilevanza primaria la condizione reale della persona, per ciò che la caratterizza nel profondo (la dignità) e per quel che la colloca nella dimensione delle relazioni sociali (il lavoro)”. Così, il soggetto astratto è stato calato nella sua dimensione di persona concreta, è stata rivestita di un esoscheletro che, tramite il diritto, è valso a sottrarla al pericolo che le tecnoscienze la trasformassero in “persona digitale”, sconnessa dalla sua fondazione umana.
La tutela costituzionale della dignità dell’uomo ha cessato d’essere affidata a un qualche principio astratto, sovrastante i valori delle modernità (libertà, uguaglianza e solidarietà), per essere calata all’interno del loro intrecciarsi con il valore della dignità stessa, dal quale l’uomo “riceve maggiore pienezza di vita e, quindi, più intensa dignità umana”, fondata sul diritto alla vita e, dunque, sul diritto di accesso alle risorse materiali per il pieno e autonomo svolgersi della sua esistenzialità.
L’affermazione del diritto di “accesso al cibo” – secondo Rodotà – è recente e rappresenta il traguardo di una lunga trasformazione caratterizzata dal passaggio da forme di benevolenza individuale e collettiva a specifici doveri delle istituzioni pubbliche, impegnate a rendere possibile un accesso sempre più diretto delle persone ai “beni della vita”. Il diritto alla vita (o diritto al cibo) è divenuto così il “punto di convergenza di molteplici principi giuridici, dando ad essi particolare concretezza e contribuendo alla fondazione di un nuovo ambiente politico-istituzionale”. In questo modo, il diritto alla vita si è trasformato in una componente ineludibile della dignità della persona, che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ha dichiarato, come si è detto, “inviolabile”.
Ciò significa che il diritto alla vita dei componenti le comunità politiche, che hanno costituzionalizzato il valore della dignità della persona, è divenuto il centro di un’”articolata costellazione istituzionale”, nella quale si invera la democrazia dei diritti. Nello stesso tempo, l’assunzione, da parte dell’organizzazione dello Stato, della responsabilità di garantire il diritto di “accesso al cibo”, come lo chiama Rodotà, sta imponendo alla società contemporanea specifiche modalità di governo; modalità implicanti, da una parte, che l’obbligazione pubblica di assicurare il diritto alla vita dei cittadini sia presa sul serio; dall’altra parte, che il coinvolgimento degli stessi cittadini nel determinare le forme con cui soddisfare i loro stati di bisogno esistenziali avvenga non “attraverso proclamazioni astratte”, ma con la promozione di tutte le iniziative sul piano dell’informazione e della formazione, perché essi (i cittadini) siano resi consapevoli del fatto che le politiche pubbliche attuate rispondono realmente al rispetto di tutti i loro diritti.
In tal modo, la soddisfazione del diritto alla vita assume caratteristiche – osserva Rodotà – “che contribuiscono alla migliore definizione dello stesso processo democratico”, diventando essenziali per il pieno e reale rispetto dei principi fondamentali della modernità, ovvero dei principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Il diritto al cibo, concorrendo a dare piena attuazione alla dignità personale, diventa infatti il presupposto per dare una risposta sul piano sostanziale a quei principi che, sanciti dalla Rivoluzione del 1789 e ribaditi da tante costituzioni ad essa successive, sono rimasti per lo più solo delle proclamazioni, che non sono valse, malgrado i progressi realizzati con l’età moderna, a rimuovere i fenomeni della disuguaglianza sociale e della povertà ereditati dal passato. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000, dichiarando l’inviolabilità della dignità della persona, ha statuito la congiunzione della sfera privata e di quella pubblica, collocando il diritto al cibo – afferma Rodotà – “a pieno titolo tra quei diritti di cittadinanza che devono accompagnare nel mondo ogni persona, quale che sia la sua condizione”.
In questa prospettiva è divenuto evidente il novo ruolo che è chiamata a svolgere l’economia, nel momento in cui essa si sta trasformando da “economia della scarsità” (qual era nell’età premoderna e per gran parte di quella moderna), in “economia dell’abbondanza”, le cui conseguenze sono destinate ad affievolire e, alla lunga, a rimuovere del tutto la possibilità che il diritto al cibo (e, dunque, alla dignità personale) sia garantito attraverso il lavoro, tradizionale titolo in base al quale la persona ha potuto partecipare alla ripartizione del prodotto sociale.
Oggi, con il restringersi delle tradizionali opportunità lavorative a causa del crescente approfondimento capitalistico dell’attività produttiva, la ripartizione del prodotto sociale non può che avvenire sulla base di nuove modalità; questa ineludibile necessità, compatibile con uno stabile funzionamento dell’intero sistema produttivo, può essere soddisfatta solo attraverso quella che Rodotà definisce una “vera e propria” nuova rivoluzione costituzionale, con cui sostituire la rivoluzione della modernità, che aveva legato i valori della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà al soggetto moderno, con quella della contemporaneità, per legare la dignità della persona, oltre che ai valori della prima rivoluzione costituzionale, alla “sua concretezza e materialità”.
L’implicazione di questa conclusione non può che essere la messa a punto di una nuova strumentazione istituzionale, che adegui la distribuzione del prodotto sociale alle nuove modalità di funzionamento dell’economia dell’abbondanza. Rodotà lega la nuova strumentazione istituzionale alla identificazione dei cosiddetti “beni comuni”, cioè a quei beni che, in virtù del loro caratteristiche strutturali, sono “direttamente” necessari per la soddisfazione dei diritti fondamentali della persona.
In realtà, ipotizzare di poter garantire la dignità “costituzionalizzata” della persona sulla base dei soli beni comuni è riduttivo. L’utilizzazione di tali beni, è sicuramente un corollario di tutta l’analisi compiuta da Rodotà, ma riferirsi unicamente ad essi per garantire l’accesso al cibo, non consente di cogliere le urgenze sollevate dall’avvento dell’economia dell’abbondanza.
L’analisi di Rodotà risponde sicuramente meglio alle conclusioni cui egli era pervenuto nel volume “Solidarietà. Un’utopia necessaria”, dove egli affermava che la questione del “diritto all’esistenza” può essere risolta statuendo per lo Stato il “dovere di assicurarne la garanzia” attraverso un’utilizzazione delle risorse disponibili che consideri prioritari gli impieghi per la soddisfazione dei diritti fondamentali, tra i quali appunto il “diritto all’esistenza”. A tal fine, lo Stato dovrà stabilire una distribuzione delle risorse “costituzionalmente consentita”, e giustificata in funzione della soddisfazione dei diritti fondamentali, invertendo la prassi politica tradizionale, che sinora ha considerato prioritarie le destinazioni finalizzate alla crescita, e residuali, invece, quelle destinate alle soddisfazione dei diritti.
Ciò, però, significa che la nuova strumentazione istituzionale, compatibile con la rivoluzione costituzionale della contemporaneità, deve sostituire le modalità di stabilizzazione del funzionamento del sistema produttivo fondato sul welfare, proprio dell’economia della scarsità, con nuovi strumenti; questi ultimi, con la riforma dell’attuale welfare e l’istituzionalizzazione di un reddito di cittadinanza universale e incondizionato, dovranno essere in grado di assicurare la stabilità dell’economia, mediante regole distributive del prodotto sociale fondate su specifiche priorità che cessino di considerare residuale la soddisfazione del diritto alla dignità dei cittadini. Fuori da queste condizioni, il diritto all’esistenza e alla dignità degli individui può solo continuare a dipendere dal “ricatto politico” delle maggioranze politiche di turno, esercitato in funzione delle transeunti situazioni contingenti.
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