Nuova impresa: le istituzioni si coordino per fornire un servizio efficiente ed efficace per i giovani
di Aladin
Con legge 24 marzo 2012, n. 27, entrata in vigore il 25 marzo, è stato convertito il decreto-legge 1/2012, che, tra l’altro, contiene la norma per la costituzione delle “società a responsabilità limitata semplificata” (art. 3) pensata per favorire l’accesso alla nuova impresa dei giovani. Secondo detta legge entro il 25 maggio i ministeri competenti per materia (giustizia, economia, sviluppo economico) dovranno produrre uno “statuto standard della società” nonchè individuare “i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci” delle medesime società. Si tratta di un provvedimento che genererà aspettative, forse anche eccessive, da parte di molti giovani alla ricerca di opportunità di impiego e di reddito. I primi fruitori della nuova tipologia di società saranno con tutta probabilità i vincitori dei bandi regionali “Impresa donna” e “Promuovidea”, che si apprestano a costituire nuove imprese sostenute finanziariamente e con percorsi consulenziali dal Fondo Sociale Europeo per il tramite della Regione. Altri fruitori, che in certa parte di sovrappongono ai vincitori dei citati bandi, saranno i beneficiari degli interventi di “microcredito” gestiti dalla Sfirs e da altre entità pubbliche. Insomma vanno a comporsi le tessere di un interessante mosaico che può dare una mano ai giovani attualmente disoccupati o sottoccupati o almeno a una parte di essi. E’ auspicabile, anzi doveroso, che le Istituzioni facciano ulteriormente la loro parte. Ci riferiamo in particolare alle Province, ai Comuni, alle Camere di Commercio: tutte Istituzioni che possibilmente, anzi obbligatoriamente, coordinate devono favorire l’efficiente ed efficace attuazione della normativa e delle provvidenze che sinteticamente stanno sotto i titoli “creazione di nuova impresa per lo sviluppo del paese – opportunità di lavoro per i nostri giovani”.
Approfondimenti. Di seguito la normativa citata.
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
«Art. 3 (Acceso dei giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata). - 1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 e' aggiunto il seguente: "Art. 2463-bis (Societa' a responsabilita' limitata semplificata). - La societa' a responsabilita' limitata semplificata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione; 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. La denominazione di societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. E' fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di eta' di cui al primo comma e l'eventuale atto e' conseguentemente nullo. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili". 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della societa' e sono individuati i criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci. 3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. 4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».
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