Nuova impresa: le istituzioni si coordino per fornire un servizio efficiente ed efficace per i giovani

Aladinmicro Bomeluzo

di Aladin

Con legge 24 marzo 2012, n. 27, entrata in vigore il 25 marzo, è stato convertito il decreto-legge 1/2012, che, tra l’altro, contiene la norma per la costituzione delle “società a responsabilità limitata semplificata” (art. 3) pensata per favorire l’accesso alla nuova impresa dei giovani. Secondo detta legge entro il 25 maggio i ministeri competenti per materia (giustizia, economia, sviluppo economico) dovranno produrre  uno “statuto standard della società” nonchè individuare “i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci” delle medesime società. Si tratta di un provvedimento che genererà aspettative, forse anche eccessive, da parte di molti giovani alla ricerca di opportunità di impiego e di reddito. I primi fruitori della nuova tipologia di società saranno con tutta probabilità i vincitori dei bandi regionali “Impresa donna” e “Promuovidea”, che si apprestano a costituire nuove imprese sostenute finanziariamente e con percorsi consulenziali dal Fondo Sociale Europeo per il tramite della Regione.  Altri fruitori, che in certa parte di sovrappongono ai vincitori dei citati bandi, saranno i beneficiari degli interventi di “microcredito” gestiti dalla Sfirs e da altre entità pubbliche. Insomma vanno a comporsi le tessere di un interessante mosaico che può dare una mano ai giovani attualmente disoccupati o sottoccupati o almeno a una parte di essi. E’ auspicabile, anzi doveroso, che le Istituzioni facciano ulteriormente la loro parte. Ci riferiamo in particolare alle Province, ai Comuni, alle Camere di Commercio: tutte Istituzioni che possibilmente, anzi obbligatoriamente, coordinate devono favorire l’efficiente ed efficace attuazione della normativa e delle provvidenze che sinteticamente stanno sotto i titoli “creazione di nuova impresa per lo sviluppo del paese – opportunità di lavoro per i nostri giovani”.

Approfondimenti. Di seguito la normativa citata.

Legge 24 marzo 2012, n. 27

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”

«Art. 3  (Acceso  dei  giovani  alla  costituzione  di  societa'  a
responsabilita' limitata). - 1. Nel libro  V,  titolo  V,  capo  VII,
sezione I, del codice civile, dopo l'articolo  2463  e'  aggiunto  il
seguente:
  "Art. 2463-bis (Societa' a responsabilita' limitata  semplificata).
- La societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  puo'  essere
costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che
non abbiano compiuto i trentacinque anni  di  eta'  alla  data  della
costituzione.
  L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto  per  atto  pubblico  in
conformita' al modello standard tipizzato con  decreto  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
    1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
    2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  societa'
a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
    3) l'ammontare del capitale sociale, pari  almeno  ad  1  euro  e
inferiore all'importo di  10.000  euro  previsto  all'articolo  2463,
secondo comma, numero 4), sottoscritto  e  interamente  versato  alla
data della costituzione. Il conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed
essere versato all'organo amministrativo;
    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e  8)  del  secondo
comma dell'articolo 2463;
    5) luogo e data di sottoscrizione;
    6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
  La   denominazione   di   societa'   a   responsabilita'   limitata
semplificata, l'ammontare del capitale  sottoscritto  e  versato,  la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso
pubblico.
  E' fatto divieto di cessione  delle  quote  a  soci  non  aventi  i
requisiti di eta' di  cui  al  primo  comma  e  l'eventuale  atto  e'
conseguentemente nullo.
  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla
societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni  del
presente capo in quanto compatibili".
  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  viene
tipizzato lo statuto standard della societa'  e  sono  individuati  i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.
  3. L'atto costitutivo e l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese
sono esenti da diritto di bollo e di segreteria  e  non  sono  dovuti
onorari notarili.
    4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla  corretta  e
tempestiva applicazione delle disposizioni del presente  articolo  da
parte dei singoli notai e pubblica ogni  anno  i  relativi  dati  sul
proprio sito istituzionale».

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