Materiali per il Dibattito su Lavoro e Reddito di Cittadinanza

copia-di-eu_direct_loc_4-5_ottobre_ok_001-2
unique-forms-of-continuity-in-space-umberto-boccioniLa solidarietà: dato naturale o concetto ideologico?

di Gianfranco Sabattini

Nel libro “Solidarietà. Un’utopia necessaria”, di cui si è già parlato su Aladinews e su Democraziaoggi, Stefano Rodotà sottolinea come la parola usata come titolo del libro fosse divenuta “proscritta”; di essa – afferma l’autore – “ci si voleva liberare o se ne cancellava ogni senso positivo”, in quanto si considerava la solidarietà, “non più tratto che lega benevolmente le persone, ma delitto: delitto appunto di solidarietà, quando i comportamenti di accettazione dell’altro […] vengono considerati illegittimi e si prevedono addirittura sanzioni penali per chi vuol garantirgli diritti fondamentali”.
Le vicende storiche della solidarietà sono state, a parere di Rodotà, caratterizzate da alti e bassi, che però hanno consentito al concetto “di conservare nei diversi sistemi una benefica tensione”, servita a ribadire l’”irriducibilità del mondo alla sola dimensione del mercato”; ma anche a ricordare che principi, come appunto quello di solidarietà, prima affidati “alla forza della morale o all’azione politica”, sono stati trasformati in norme giuridiche; fatto, questo, che impone che quei principi siano oggi “presi sul serio”. A tal fine, diventa perciò necessario capire come sia avvenuta l’evoluzione della solidarietà da precetto morale a vincolo giuridico, e come ciò si sia congiunto al problema della funzionalità della democrazia e della possibilità della sua conservazione.
In questo modo, secondo Rodotà, collegando l’evoluzione del principio di solidarietà e la sua trasformazione in uno dei capisaldi della democrazia, diviene possibile, da un lato, ”dilatare” i confini del significato della solidarietà, “sottraendola in qualche modo alle letture riduttive suggerite dalla crisi dello Stato sociale e individuandone un più largo campo di operatività”; dall’altro lato, capire come siano divenute stringenti le connessioni tra democrazia e solidarietà, “rendendo plausibile la conclusione secondo la quale solo la presenza effettiva dei segni della solidarietà consente di definire ‘democratico’ un sistema politico”; come dire che, se si affievolisce il principio di solidarietà, si affievolisce anche la possibilità di sopravvivenza della democrazia.
Considerando il particolare interesse che nei momenti di crisi la solidarietà riesce a promuovere, si deve forse concludere – si chiede Rodotà – “che essa è virtù di tempi difficili, e non un ‘sentimento repubblicano’ che deve accompagnarci in ogni momento?” Dal punto di vista storico, il concetto di solidarietà è comparso in tempi diversi, non ha conosciuto un’evoluzione lineare, ma ha sempre mostrato una capacità di “forzare le barriere” entro le quali si è cercato di rinchiuderlo, sino a convertirsi in una “potente forza positiva”, diventando sinonimo di fraternità, per costituire, come già si è detto, con i concetti di libertà e di uguaglianza, i principi che hanno presieduto alla nascita del mondo moderno.
Rodotà esclude che la solidarietà sia un “dato naturale” e sia invece un “dato costruito”, cioè un’ideologia nata alla fine del XIX secolo, implicante una “nuova rappresentazione del legame sociale e politico”, che ha portato a una “profonda trasformazione dei modi di gestione del sociale e delle forme di intervento pubblico”. Si tratta di una tesi, questa, che richiama, sempre secondo Rodotà, un altro dato “tutt’altro che naturalistico”, che considera la solidarietà “nel suo separasi dalla fraternità”, perché della “triade rivoluzionaria”, proprio la fraternità si è rivelata la componente più debole, o quella più difficilmente accettabile, per via del rilievo che l’affermazione dell’ideologia liberale ha assegnato al diritto di proprietà.
La fraternità è stata infatti oscurata dal primato del diritto di proprietà; diritto, questo, implicante l’esclusione degli altri “dal godimento di un bene, dunque destinato a spezzare quel legame tra gli uomini”, che attraverso la fraternità si era inteso stabilire. In tal modo, la fraternità ha cessato di esprimere un diritto fraterno, imbattendosi “nella durezza del nudo potere proprietario”, che ha separato e non unito, rendendo impossibile il vero compito affidato alla fraternità/solidarietà. La scomparsa della fraternità è valsa ad affievolire anche l’efficacia dei principi di libertà ed uguaglianza, in quanto anch’essi subordinati a una logica che ha indicato nella proprietà “la misura prima dei rapporti tra le persone”. Ma è proprio per salvaguardare l’efficacia di questi ultimi due principi che, nel corso del Novecento, è stato costruito un contesto costituzionale che ha individuato nel diritto di proprietà il fattore limitante il principio di solidarietà.
Così, è stato possibile ricuperare il principio di fraternità/solidarietà, essendo stato concepito tale ricupero come precondizione perché si potesse ridare la loro piena importanza ai principi di libertà ed uguaglianza. Per comprendere come sia stato possibile la costruzione di un contesto costituzionale all’interno del quale venisse riaffermato il principio di fraternità/solidarietà, diventa cruciale – afferma Rodotà – la considerazione del “modo in cui nel corso dell’Ottocento si sono sempre più fortemente intrecciate le lotte operaie, l’organizzazione di massa dei lavoratori, il progressivo riconoscimento dei diritti sociali […]. Da qui sono provenute le idee-forza che prima hanno indicato e poi hanno spianato il cammino verso il riconoscimento istituzionale della solidarietà, “come principio e riferimento necessario per l’agire pubblico e privato”.
Il processo col quale è stato ricuperato il principio di fraternità/solidarietà consente anche di capire, a parere di Rodotà, quanto sia debole l’idea che si possa avere solidarietà “senza lotta di classe” e sia invece cruciale l’idea che non possa aversi solidarietà sino a quando sulla scena sociale manchi un soggetto in grado di assicurarne il ricupero e la conservazione; individuando, nella solidarietà stessa, il mezzo per contrastare la “lotta di classe dopo la lotta di classe”, intesa nel modo in cui la concepiva Luciano Gallino, come mezzo per “contrastare una possibile “lotta condotta da una classe imprenditoriale proprio per ridimensionare i diritti sociali”.
Rodotà ritiene che il ricupero del principio di fratellanza/solidarietà, inteso come risultato costruito attraverso un processo storico, consentirebbe anche di “sfuggire a suggestioni comunitarie che […] fanno correre il rischio di passare dalla frammentazione individualistica, che si vuole contrastare, a una scomposizione della società in gruppi custodi della propria individualità più che interessati a una ricostruzione complessiva dei legami sociali”. Per Rodotà, la solidarietà non deve subire confini limitanti, in quanto, sebbene si inveri all’interno dei diversi contesti sociali secondo le loro tradizioni, essa però non deve mai perdere la “sua capacità d’essere principio unificante”.
Nella completa affermazione del principio di solidarietà, i grandi soggetti collettivi della modernità hanno quindi giocato un ruolo essenziale; la loro scomparsa, particolarmente evidente in Italia, è stata aggravata, secondo Rodotà, dall’erosione dello Stato sociale, attraverso politiche corruttive e clientelari; tutto ciò “ha aperto un vuoto, ha lasciato spazi liberi per l’iniziativa di altri soggetti, che sono così divenuti protagonisti di politiche della solidarietà”. Si è infatti consolidata la presenza di un “terzo settore”, caratterizzato dal “no profit”; per quanto meritevole di attenzione sia questo terzo settore, non si dovrà tuttavia trascurare che il principio solidaristico sia esposto al pericolo di possibili frammentazioni, che possono condurre ad inasprire il fenomeno negativo della disuguaglianza.
La costruzione sociale con la quale si è dato corpo al principio di solidarietà è stato il Welfare State, “variamente declinato nelle lingue e nei diversi contesti”; la sua costruzione e il suo mantenimento non sono avvenuti però a “costo zero”, in quanto hanno richiesto la disponibilità di “capitale sociale e risorse finanziarie”; se tali risorse diminuiscono – afferma Rodotà – “si determinano condizioni propizie per dinamiche politiche e culturali che negli ultimi tempi hanno messo in discussione lo stesso modello dello Stato sociale e riproposto una solidarietà venata di irresponsabilità pubblica e ingannevole responsabilità privata”, che ha fatto rinascere una concezione caritatevole dello stesso Stato sociale, nella quale l’”economico” ha prevalso sul “giuridico e sullo stesso politico”.
Ciò non è stato privo di conseguenze, in quanto la messa in discussione del modello dello Stato sociale ha comportato una “decostituzionalizzazione accompagnata da una ricostituzionalizzazione [della solidarietà] in termini economici”; così è stata riproposta la “centralità della proprietà”, che ha determinato una subordinazione dei diritti sociali a “una discrezionalità politica” concepita come “insindacabile potere proprietario sulle risorse disponibili; e una dipendenza della persona dalle risorse proprie, necessarie per acquistare sul mercato quel che dovrebbe essere riconosciuto come diritto e che, invece, si presenta come merce, con un evidente ritorno alla cittadinanza censitaria”.
Ma se si ricupera l’idea di fraternità/solidarietà, intesa come concetto costruito costituzionalmente, occorre affrontare due questioni dirimenti che riguardano, da un lato, l’introduzione di un reddito garantito universalmente (o reddito di cittadinanza, correttamente inteso) e, dall’altro lato, la “discrezionalità politica in tempi di risorse scarse”.
La prima questione, che può essere definita come “questione del diritto all’esistenza”, può essere risolta statuendo per lo Stato un “dovere di assicurarne la garanzia”, nel senso che le risorse disponibili, anche se scarse, devono essere utilizzate in modo da rispondere a una gerarchia che consideri prioritari gli impieghi per la soddisfazione dei diritti fondamentali, tra i quali appunto il “diritto all’esistenza”. La seconda questione, quella concernente la discrezionalità politica sull’uso delle risorse, può essere risolta consequenzialmente alla prima, stabilendo destinazioni delle risorse “costituzionalmente consentite” e “destinazioni vietate”, fondando la distinzione in relazione alla soddisfazione dei diritti fondamentali; invertendo così la prassi politica tradizionale che considera prioritarie le destinazioni finalizzate alla crescita e residuali quelle destinate alle soddisfazione dei diritti fondamentali.
Le due “questioni” indicate sollevano un problema che la definizione della solidarietà intesa da Rodotà, come “concetto costruito” o come ideologia, e non già come “dato naturale”, non consente di risolvere, subordinando la soluzione al ricatto delle politica. L’accoglimento della definizione della solidarietà come fatto naturale (sottostante al diritto di esistere di ogni individuo) implica però che tale fatto sia costituzionalizzato con un’affermazione diretta e non ricavato indirettamente attraverso altre statuizioni relative ad altri diritti sociali. Se la fratellanza/solidarietà fosse costituzionalmente istituzionalizzata sarebbe possibile, come osserva John Rawls, realizzare, tra l’altro, anche una più compiuta democrazia. Infatti, la mancata istituzionalizzazione dei principi del 1789 come principi naturali dimostra, secondo Rawls, che una democrazia che non risulti fondata sulla costituzionalizzazione congiunta e diretta dei tre principi è una democrazia incompleta e “zoppa”, dominata da un eccesso di individualismo o da un eccesso di comunitarismo.
In conclusione, solo all’interno di una comunità nella quale siano eliminate, in termini pre-politici, le disuguaglianze nella distribuzione delle opportunità è possibile correlare una vera democrazia, fondata su un vero “sentimento repubblicano”, ad un processo di crescita e sviluppo stabile e socialmente condiviso. La qualità dell’evoluzione sociale ed economica verrebbe così a dipendere da un’organizzazione della comunità che sia il riflesso della costituzionalizzazione esplicita di tre condizioni: il governo democratico dei rapporti sociali della comunità; la parificazione ex ante delle opportunità di tutti i componenti la comunità come conseguenza dell’accoglimento congiunto sul piano costituzionale dei principi sanciti dalla rivoluzione del 1789; l’affrancamento del lavoro e di tutti i rapporti sociali da ogni forma di condizionamento del capitale. Fuori da queste condizioni, il diritto all’esistenza degli individui continuerà sempre a dipendere dal “ricatto politico”, esercitato in funzione della prevalente contingenza.
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Per correlazione. Fmi: ‘Disuguaglianze di reddito in aumento nei Paesi avanzati. Reddito di cittadinanza? Costa fino al 6,5% del pil’ Su il fatto quotidiano.

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