Beni comuni urbani: l’Osservatorio avvia le sue osservazioni sul Comune di Cagliari
Le prime iniziative dell’Osservatorio dei Beni Comuni Sardegna: si osservano al riguardo le politiche del Comune di Cagliari.
Ecco il regolamento vigente, poco conosciuto anche dentro il Palazzo e probabilmente mai applicato. Ma su questa circostanza meglio indagare, come faremo. A una prima lettura non è male. Forse il più grande limite è costituito dal fatto che si subordina qualsiasi attività concessoria a un ricognizione annuale da parte della Giunta dei “locali disponibili”. Giusto, si dirà, ma questa ricognizione, come ci ha comunicato Stefano Meloni nell’ultima riunione dell’Osservatorio, mai è stata fatta (o almeno mai è stata resa pubblica) e non sembra ci sia volontà politica per farla. Ovviamente verificheremo. Certo il regolamento è alquanto riduttivo rispetto alla vasta tematica del “beni comuni urbani” ed è privo della capacità di spaziare in tutti i diversi ambiti di detta tematica. E poi non sappiamo di quali risorse finanziarie dispone o potrebbe disporre il Comune. Tutto quanto abbiamo appena iniziato a scoprire ci fa capire quanto c’è da lavorare per convincere il Comune a darsi una linea politica sui beni comuni nella sua disponibilità (e non solo), una buona linea politica, al riguardo, con i conseguenti stanziamenti che la rendano credibile. Approfondiremo. (f.m.)
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Delibera del Consiglio Comunale N.30 / 2015 del 3/giugno/2015
REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI LOCALI COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
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Articolo 1- Principi e finalità
1. Il comune di Cagliari valorizza le libere aggregazioni sociali attraverso cui si esprimono le personalità umane e agevola le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
2. Promuove e rafforza le risorse, i luoghi e le strutture in grado di avviare processi di aggregazione, di crescita culturale e coesione sociale sul proprio territorio.
3. Il comune, per il perseguimento del pubblico interesse, intende utilizzare il proprio patrimonio immobiliare esistente non destinato ad uso abitativo e non utilizzato, al fine di assicurarne la migliore fruibilità da parte dei cittadini e favorire lo sviluppo dell’associazionismo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e in coerenza con le linee strategiche dell’amministrazione.
Articolo 2- Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito dei locali di proprietà del comune ad associazioni che, non avendo scopo di lucro, tutelano interessi generali della comunità e promuovono iniziative e progetti con finalità sociali aperti a tutti i cittadini.
Art. 3- Avviso pubblico per la concessione del comodato d’uso gratuito.
1. Il servizio deputato alla gestione del patrimonio predispone, con cadenza annuale, una proposta di deliberazione di competenza della giunta comunale che individua i locali di proprietà del comune, non utilizzati e non strumentali all’esercizio delle sue funzioni istituzionali, che siano nella disponibilità propria o di altri servizi da concedere in comodato per i fini di cui al presente regolamento.
2. La giunta, nella deliberazione di cui al comma 1, stabilisce i criteri sulla base dei quali avviene l’assegnazione degli spazi, gli eventuali requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente regolamento e le eventuali caratteristiche che possono costituire titolo premiale. Definisce, inoltre, in termini di canoni astrattamente esigibili dalla locazione dell’immobile, l’ammontare del beneficio economico riconosciuto al comodatario. Può altresì disporre che la concessione del comodato sia subordinata alla stipula di adeguata polizza assicurativa.
3. La giunta, con la deliberazione di cui al comma 1, conferisce mandato al servizio competente per l’emanazione di un pubblico avviso finalizzato alla formazione di una graduatoria per la concessione in comodato d’uso gratuito dei locali individuati.
4. L’avviso è affisso all’albo pretorio e pubblicato sul sito istituzionale del comune di Cagliari ed è inoltre trasmesso agli organi di informazione.
5. Nell’avviso sono indicati:
a) la specifica individuazione e la descrizione dei locali;
b) i requisiti di carattere generale e specifici richiesti ai comodatari;
c) la durata del comodato, che non può essere inferiore ad 1 anno e superiore a 3; d) la possibilità di eventuali rinnovi;
e) gli oneri, gli obblighi e le responsabilità in capo ai comodatari.
6. Il termine per la presentazione delle candidature è stabilito nell’avviso di cui al presente articolo e non è inferiore a venti giorni.
7. Sul sito istituzionale è pubblicato l’elenco delle domande pervenute con la documentazione allegata e, successivamente alle assegnazioni, l’elenco degli spazi concessi e dei beneficiari.
Art. 4- Requisiti richiesti e modalità di presentazione delle domande.
1. I destinatari della concessione in comodato d’uso gratuito dei locali comunali di cui al presente regolamento sono le associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato, per la tutela della natura e dell’ambiente, per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico che, costituite nel territorio cittadino, non hanno scopo di lucro, non perseguono attività economiche a titolo principale, non sono associazioni di categoria e non presentano cause ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione, ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. L’amministrazione mette a disposizione i propri locali alle associazioni di cui al comma 1, a condizione che vi sia corrispondenza fra il beneficio connesso e l’interesse della comunità. A tal fine le associazioni devono avere una consistenza tale da costituire punto di aggregazione sociale e utilizzare i locali per promuovere iniziative e progetti aperti a tutti i cittadini.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo presentano domanda al servizio competente redatta secondo i moduli predisposti dal comune e corredata, a pena d’inammissibilità, dagli atti attestanti la composizione e la rappresentatività degli organi, allegando i bilanci degli ultimi 2 anni e lo statuto dell’associazione.
Art. 5- Caratteristiche del comodato d’uso gratuito.
1. Il contratto di comodato d’uso contiene il divieto di subaffitto e di sub-comodato, la facoltà per il comune di ispezionare i locali, la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all’uso del bene e ai danni provocati al bene stesso o a terzi, l’obbligo in capo al comodatario del risarcimento degli eventuali danni provocati e l’esclusione di responsabilità del comune in relazione all’utilizzo dei locali assegnati.
2. La concessione, per consentire la massima partecipazione e favorire lo scambio di idee e di saperi, prevede la condivisione degli spazi da parte di più destinatari.
3. L’aver avuto accesso alla concessione del comodato non osta alla possibilità di concorrere alla formazione di successive graduatorie a seguito di nuovi pubblici avvisi.
Art. 6- Oneri, obblighi e responsabilità del comodatario.
1. Sono a carico del comodatario i seguenti adempimenti:
a) la pulizia dei locali assegnati in comodato, dei servizi igienici e delle parti comuni interne ed esterne;
b) la manutenzione ordinaria dei locali assegnati;
c) il servizio di apertura e chiusura della struttura negli orari concordati con il servizio competente sulla base del tipo di attività dell’associazione.
2. Sono a carico del comodatario le spese accessorie inerenti il bene, le utenze ed i consumi energetici da corrispondere direttamente o da rimborsare all’Amministrazione e le imposte e i tributi comunali dovuti.
3. Il comodatario si impegna ad utilizzare i locali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività associativa e a custodire e restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d’uso.
4. Il comodatario è tenuto a trasmettere al servizio competente una relazione scritta sull’attività svolta nel corso dell’anno e il relativo bilancio. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del comune.
Art. 7- Revoca ed esclusione da successive graduatorie.
1. L’amministrazione procede alla revoca della concessione del comodato d’uso gratuito nei seguenti casi:
a) scioglimento dell’associazione beneficiaria;
b) sopravvenute esigenze di interesse pubblico, adeguatamente motivate.
2. Il mancato pagamento degli oneri dovuti e la reiterata violazione del presente regolamento e degli obblighi contrattuali comportano l’interdizione all’utilizzo dei locali comunali per almeno 5 anni.
Art. 8- Clausola valutativa
1. La giunta comunale esercita il controllo sull’attuazione del presente regolamento e ne valuta i risultati in relazione alle finalità perseguite.
2. Entro 6 mesi dall’assegnazione dei locali concessi in comodato con il primo avviso, il servizio competente trasmette alla giunta una relazione in cui sono evidenziati:
a) il numero e la descrizione dei locali assegnati in rapporto alle richieste pervenute;
b) la descrizione delle associazioni beneficiarie ed il campo di attività;
c) la propria valutazione sulla prima applicazione del presente regolamento e le eventuali criticità riscontrate.
3. Successivamente la relazione riporta, con cadenza annuale, le sole informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. In occasione dell’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, l’assessore competente riferisce al consiglio comunale gli esiti dell’attuazione del presente regolamento e gli obiettivi raggiunti.
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