Lifelong learning e reti territoriali formazione-lavoro
Conferenza Unificata Stato Regione Enti Locali (seduta del 20 dicembre 2012)
Intesa riguardante le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell’articolo 4, comma 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Sintesi. Per il testo integrale consulta il blog aladinpensiero
LA CONFERENZA UNIFICATA, seduta del 20 dicembre 2012;
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VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell’articolo 4;
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VISTA la nota n. 29/0006437/P del 13 dicembre 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di intesa riguardante le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell’articolo 4, comma 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, corredata del concerto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che, in pari data, è stata diramata alle Regioni e agli Enti locali;
CONSIDERATO che, al riguardo, è pervenuto l’avviso tecnico favorevole sul citato schema di intesa da parte delle Regioni, con nota del 18 dicembre 2012, e da parte dell’ANCI;
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SANCISCE INTESA
Tra il Governo e le Regioni e gli Enti locali, nei seguenti termini:
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Premesso che:
1. per “apprendimento permanente”, così come definito dal comma 51 dell’art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in coerenza con le indicazioni comunitarie, si intende “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”;
2. le conclusioni del Consiglio d’Europa, del 12 maggio 2009, hanno delineato il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione della formazione (ET 2020), con l’obiettivo di affrontare le sfide sostanziali che l’Europa deve superare per diventare un’economia basata sulla conoscenza e rendere l’apprendimento permanente una realtà per tutti.
Lo scopo essenziale del quadro strategico è incoraggiare il miglioramento dei sistemi d’istruzione e di formazione nazionali, affinché essi possano fornire i mezzi necessari per porre tutti i cittadini nelle condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità, nonché garantire una prosperità economica sostenibile e l’occupabilità. Il quadro strategico abbraccia i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di apprendimento permanente, contemplando l’apprendimento in tutti i contesti, siano essi formali, non formali o informali, e a tutti i livelli.
Sono individuati a livello europeo i seguenti quattro obiettivi strategici:
fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà: attraverso la messa a punto e l’attuazione delle strategie per l’apprendimento permanente, di sviluppo del quadro nazionale delle qualificazioni collegato al quadro Europeo delle qualificazioni e di creazione di percorsi di apprendimento più flessibili, anche attraverso l’intensificazione della mobilità;
migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione: tutti i cittadini devono essere in grado di acquisire le competenze fondamentali chiave europee; l’eccellenza e l’attrattiva dell’istruzione e della formazione devono essere sviluppate a tutti i livelli;
promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva: le politiche d’istruzione e di formazione devono fare in modo che tutti i cittadini siano in grado di acquisire e sviluppare le loro competenze professionali e le competenze chiave necessarie per favorire la propria occupabilità e l’approfondimento della loro formazione, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale;
incoraggiare la creatività e l’innovazione, inclusa l’imprenditorialità, a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione: occorre incoraggiare l’acquisizione di competenze trasversali da parte di tutti i cittadini e garantire il buon funzionamento del triangolo della conoscenza (istruzione/ricerca/innovazione). Occorre promuovere i partenariati tra il mondo imprenditoriale e gli istituti di formazione, e incoraggiare comunità di insegnamento più ampie, comprendenti rappresentanti della società civile e altre parti interessate.
3. Al centro del sistema di apprendimento permanente è posta la persona, cui va riconosciuto, in coerenza con le indicazioni dell’Unione europea, il diritto alla fruizione di opportunità di apprendimento accessibili ed efficaci, lungo tutto l’arco della vita, nonché il diritto di avvalersi di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite in ogni contesto formale, informale e non formale, in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale, ai fini di una migliore realizzazione personale e professionale e di una maggiore occupabilità.
4. Le politiche in materia di apprendimento permanente si realizzano prioritariamente attraverso l’integrazione territoriale dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, anche con la promozione ed il sostegno alla realizzazione delle reti di cui al comma 55, dell’art. 4, della legge n. 92/2012.
5. La valorizzazione degli apprendimenti lungo tutto l’arco della vita riguarda gli apprendimenti acquisiti in contesti formali, non formali e informali, secondo le definizioni sotto specificate:
- per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta.
- per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, ma che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al punto precedente, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
- per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale,si realizza nello svolgimento, da parte delle persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nel ambito del contesto lavorativo, familiare e del tempo libero.
6. La presente Intesa si inserisce nel contesto di collaborazione tra le Istituzioni di riferimento dei sistemi di istruzione e di formazione e con il mercato del lavoro, al fine di valorizzarne l’integrazione dinamica, a partire dai processi che negli ultimi anni hanno caratterizzato le molteplici riforme in atto nel nostro Paese come meglio specificato nel successivo punto A2.
CONSIDERATO quanto sopra ed al fine di rendere operative le politiche per l’apprendimento permanente
Il Governo, le Regioni e gli Enti Locali
CONVENGONO QUANTO SEGUE
A) Politiche nazionali per l’apprendimento permanente
A.1 Ai sensi del comma 51 dell’art. 4 della legge n. 92/2012, le politiche nazionali per l’apprendimento permanente sono definite a partire dalla individuazione e dal riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dalla persona nella propria storia personale, formativa e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica, mediante l’interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti, in particolare dei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro.
A.2 Le politiche nazionali per l’apprendimento, in linea con gli indirizzi politici in materia di lifelong learning proposte dall’Unione europea e con le priorità indicate nella programmazione dei fondi strutturali, tengono conto dei processi di innovazione che, negli ultimo anni, hanno interessato: l’accreditamento delle strutture che erogano servizi di formazione, orientamento e lavoro, l’apprendistato, il riordino degli Istituti tecnici e professionali, le università e l’alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard formativi dell’istruzione e formazione professionale (IFP), il riordino dell’istruzione e formazione tecnica superiore, la costituzione degli Istituti tecnici superiori, la certificazione delle competenze nell’apprendistato, l’alternanza scuola-lavoro, i livelli essenziali delle prestazioni per i servizi per l’impiego, l’istituzione dei centri provinciali di istruzione per adulti (CPIA), le linee guida ai sensi dell’art. 52 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.
A.3 Le parti si impegnano a:
§ assicurare una maggiore e progressiva integrazione sul territorio dei necessari servizi al cittadino finalizzati alla ricostruzione e documentazione delle esperienze e degli apprendimenti pregressi e comunque acquisiti in percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, ivi compresi quelli acquisiti in contesti di lavoro;
§ rendere più efficaci gli interventi di politica attiva, nei servizi integrati di istruzione, formazione e lavoro, anche attraverso l’ottimizzazione e lo sviluppo dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni professionali e di competenze in relazione alle necessità dei sistemi produttivi dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
§ assicurare i servizi di orientamento permanente;
§ potenziare le azioni dei sistemi integrati di istruzione, formazione e lavoro in termini di innalzamento della qualità e dell’efficienza, in coerenza con la strategia di Lisbona e l’attuale Europa 2020 quali leve fondamentali per rilanciare ed accompagnare la crescita e lo sviluppo del Paese.
A.4 La piena valorizzazione del patrimonio di esperienze e competenze individuali, sarà assicurata attraverso l’applicazione efficace, efficiente ed economica degli strumenti previsti dall’art. 4 comma 58 della legge n. 92/2012 con particolare riferimento alla integrazione dei servizi di documentazione, riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti nonché con i servizi di orientamento lungo tutto l’arco della vita.
A.5 In coerenza con gli obiettivi del nuovo ciclo di programmazione comunitaria e con l’individuazione dei criteri di condizionalità ex ante e delle misure per il loro soddisfacimento, a garanzia di un approccio orientato ai risultati, per l’attuazione delle politiche per l’apprendimento permanente nell’ambito delle reti territoriali previste dal comma 55 dell’art. 4 della legge n. 92/2012, si ritengono prioritarie le seguenti misure:
§ misure a sostegno dell’apprendimento permanente e del miglioramento delle competenze, che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati comprese le parti sociali e la società civile;
§ misure a sostegno dell’orientamento permanente quale veicolo fondamentale della attuazione della strategia del lifelong learning che costituirà oggetto di specifico accordo in sede di Conferenza unificata;
§ misure per un efficace sviluppo delle competenze dei giovani inseriti nella formazione professionale, degli adulti, con particolare riferimento alle donne, che rientrano nel mercato del lavoro, dei lavoratori scarsamente qualificati, e degli altri gruppi svantaggiati;
§ misure per ampliare l’accesso all’apprendimento permanente, anche attraverso l’utilizzo efficace di strumenti di trasparenza (Quadro Europeo delle Qualificazioni, Quadro Nazionale delle Qualificazioni, Sistema Europeo di Crediti per l’istruzione e la formazione professionale, Quadro Europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale), lo sviluppo e l’integrazione di servizi per l’apprendimento permanente (sistema dell’istruzione,della formazione professionale, del lavoro, sistema dell’orientamento, della certificazione delle competenze acquisite in ogni contesto);
§ misure volte a migliorare la pertinenza dell’istruzione e della formazione, sia relativamente alla specificità dei percorsi che in riferimento agli sbocchi nel mondo del lavoro, e ad adeguarla alle esigenze di gruppi mirati di destinatari.
B) Organizzazione delle reti territoriali per l’apprendimento permanente
B.1 Le parti, ciascuna nel proprio ambito di competenza, si impegnano a promuovere e sostenere la realizzazione di reti territoriali che comprendano l’insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro attivi sul proprio territorio, di cui al comma 33 dell’art. 4 della legge n. 92/2012, nonché dei poli tecnico professionali di cui all’intesa del 25 settembre 2012 sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze riguardante l’adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico professionale a norma all’art. 52 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012 n. 35, ivi compresi i servizi individuati ai sensi del comma 58 dell’art. 4 del legge n. 92/2012.
B.2 Alla realizzazione ed allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:
a) le università nella loro autonomia, attraverso l’inclusione dell’apprendimento permanente nelle proprie strategie istituzionali, l’offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata;
b) idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;
c) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;
d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell’erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio che comprendono la formazione, l’apprendimento e la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dalle persone;
e) l’osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca;
B.3 Per valorizzare le molteplici esperienze già maturate nei territori, convergere verso servizi omogenei e realizzare la dorsale informativa unica di cui all’art. 4 della legge n. 92/2012, le parti si impegnano ad assicurare progressivamente l’interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti e ad assumere il Libretto Formativo del cittadino quale riferimento comune per i servizi di registrazione delle competenze, così come richiamato al punto B.3 dell’Accordo in Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012, adeguandolo agli obiettivi della presente intesa ed alla attuazione dell’Agenda digitale.
B.4 Gli obiettivi specifici delle reti territoriali di cui alla presente Intesa sono:
a) creare sinergie tra i sistemi di apprendimento formali, non formali e informali e fra i diversi soggetti dell’offerta formativa, ivi compresi i CPIA, i servizi per il lavoro e le imprese, condividendo analisi dei fabbisogni, progettualità e risorse umane;
b) qualificare gli standard e gli obiettivi specifici dei diversi percorsi e servizi;
c) promuovere azioni trasversali fra le diverse offerte formative e di servizi, finalizzate in particolare all’accesso al lavoro dei giovani, all’invecchiamento attivo, all’esercizio della cittadinanza attiva anche da parte degli immigrati;
d) favorire l’integrazione fra le diverse opportunità finalizzate all’inserimento lavorativo, anche attraverso la ri-qualificazione professionale;
e) promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con particolare riferimento al primo e terzo livello (d.lgs. n. 167/2011);
f) favorire azioni condivise di orientamento permanente a partire dalle azioni e dalle misure di coordinamento dell’offerta;
g) realizzare azioni di accompagnamento rivolte a giovani e adulti finalizzate al rientro nel sistema educativo di istruzione e di formazione e/o all’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro;
h) promuovere la formazione permanente e continua.
Nel quadro del perseguimento dei suddetti obiettivi, le parti si impegnano a sostenere le azioni delle reti volte a contrastare gli alti tassi di inattività della popolazione giovanile nell’attuale periodo di recessione.
C) Tavolo interistituzionale sull’apprendimento permanente e piano di lavoro
C.1 Con la presente Intesa è istituito presso la sede della Conferenza Unificata il Tavolo interistituzionale sull’apprendimento permanente composto dalle stesse Istituzioni firmatarie e dal Ministero dell’economia e delle finanze.
C.2 Il Tavolo si articola in gruppi tecnici di lavoro, in rapporto ai diversi ambiti e alle materie dell’apprendimento permanente, con particolare riferimento all’istruzione, alla formazione professionale, al lavoro e all’orientamento permanente.
Il Tavolo organizza periodici incontri con le Parti Sociali al fine di garantire informazione e partecipazione delle stesse nelle fasi di elaborazione dei documenti.
Il Tavolo può avvalersi di organizzazioni e Istituzioni pubbliche di ricerca con funzioni di assistenza tecnica.
C.3 Il Tavolo ha funzioni di raccordo e monitoraggio degli interventi di cui alla presente Intesa, in particolare degli obiettivi di cui al punto B.4; sulla base delle esperienze realizzate e nel rispetto delle diverse competenze e previsioni normative in materia, elabora proposte per la definizione di standard minimi e linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali.
C.4. Il Tavolo si riunisce entro 30 giorni dalla data della raggiunta Intesa e definisce un piano di lavoro finalizzato alla implementazione di quanto previsto dalla presente Intesa. In sede di prima convocazione sono trattati i temi di cui al punto A5.
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