Città metropolitana di Cagliari. Se non la si costituisce in tempi rapidi si perdono cospicui finanziamenti statali e comunitari ed altre opportunità. Proposta: subito una legge regionale di costituzione della città metropolitana di Cagliari, anticipatrice rispetto alla riforma complessiva degli enti locali

Cagliari_plane metropolitana
ape-innovativaUna proposta alle forze politiche e sociali e al Consiglio regionale: stralciare dal disegno di legge regionale la parte che riguarda la costituzione della città metropolitana di Cagliari e approvarla – con eventuali modifiche – con procedura d’urgenza. Proseguire poi con l’iter di approvazione della legge regionale nel suo complesso, tenendo conto delle proposte modificative dell’assemblea dei sindaci e delle parti sociali.

Ecco la parte del disegno di legge n.176/2015, che prevede la costituzione e il funzionamento della città metropolitana di Cagliari.
Titolo III
Città metropolitana di Cagliari (…)
Capo I
Norme per l’istituzione della città metropolitana di Cagliari
- segue
Art. 26
Istituzione della città metropolitana di Cagliari

1. È istituita la città metropolitana di Cagliari, secondo il modello dell’area metropolitana ristretta, con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

2. Fanno parte della città metropolitana, oltre al comune di Cagliari, i comuni individuati in base ai seguenti criteri:
a) i comuni contermini alla città di Cagliari;
b) i comuni facenti parte del “Forum permanente dei sindaci dell’area vasta di Cagliari”, costituito con Protocollo d’intesa sottoscritto il 13 dicembre 2005, se non compresi nella precedente lettera a);
c) i comuni non rientranti nelle lettere a) e b) i cui insediamenti abbiano con il comune di Cagliari rapporti di stretta integrazione territoriale in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali, secondo i dati Istat che misurano la mobilità e le matrici di origine e destinazione.

3. La Giunta regionale, con delibera adottata su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva l’elenco dei comuni facenti parte della città metropolitana dell’area vasta di Cagliari.

Art. 27
Norme per il distacco dalla città metropolitana di Cagliari

1. Entro venti giorni dalla data di approvazione della delibera di cui all’articolo 26, comma 3, i comuni compresi nella città metropolitana di Cagliari possono esercitare l’iniziativa per il distacco dalla medesima, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. L’iniziativa di cui al comma 1 non è ammessa qualora il distacco di un comune interrompa la continuità territoriale nell’ambito della città metropolitana.

3. Le deliberazioni dei consigli comunali sono trasmesse all’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge.

Art. 28
Avvio della città metropolitana di Cagliari

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva con deliberazione l’elenco definitivo dei comuni che costituiscono la città metropolitana di Cagliari. In assenza della deliberazione della Giunta regionale, la città metropolitana è costituita dai comuni compresi nell’elenco approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 26, comma 3, esclusi i comuni che hanno esercitato l’iniziativa per il distacco dalla medesima ai sensi dell’articolo 27.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i consigli comunali approvano l’atto costitutivo e lo statuto della città metropolitana con le procedure e le maggioranze di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e si insedia l’assemblea metropolitana, costituita ai sensi dell’articolo 32, comma 1.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, la città metropolitana subentra alla provincia di Cagliari con riguardo all’area territoriale ristretta di propria competenza e succede a essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; dalla stessa data la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi assumendo le funzioni di cui all’articolo 34.

4. Alla città metropolitana sono conferite le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni a essa attribuite, come previsto dall’articolo 35.

5. I comuni partecipanti conferiscono alla città metropolitana le risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni amministrative a essa trasferite.

Art. 29
Statuto della città metropolitana

1. Nel rispetto della presente legge, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l’articolazione delle loro competenze.

2. Lo statuto regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano; disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme congiunte di organizzazione, eventualmente differenziate per aree territoriali.

3. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Lo statuto disciplina i sistemi di accordo con le unioni di comuni contermini al territorio metropolitano che hanno relazioni in ordine alle attività economiche, servizi essenziali, vita sociale e relazioni culturali.

Art. 30
Organi della città metropolitana

1. Sono organi della città metropolitana di Cagliari il sindaco metropolitano, l’assemblea metropolitana e il consiglio di amministrazione.

Art. 31
Sindaco metropolitano

1. Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede l’assemblea metropolitana e il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

2. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale. In fase di prima applicazione della presente legge e, in ogni caso fino all’approvazione della legge elettorale regionale, sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo.

3. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione all’assemblea metropolitana. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il sindaco metropolitano decade dalla carica per cessazione della titolarità dell’incarico di sindaco del proprio comune. In tal caso il vicesindaco metropolitano rimane in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

4. Il sindaco metropolitano può, altresì, assegnare deleghe a componenti del consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di collegialità secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

5. L’incarico di sindaco metropolitano è esercitato a titolo gratuito.

Art. 32
Assemblea metropolitana

1. L’assemblea metropolitana è l’organo di indirizzo e controllo ed è composto dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana o da un loro delegato. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l’elezione diretta dei componenti dell’assemblea metropolitana con il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale. Approva le modifiche statutarie, i regolamenti, i piani e i programmi e i bilanci dell’ente; approva ogni altro atto a essa sottoposto dal sindaco metropolitano e dal consiglio di amministrazione; esercita le altre funzioni attribuitele dallo statuto.

2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni dell’assemblea metropolitana.

3. L’assemblea metropolitana dura in carica cinque anni.

4. L’incarico di componente dell’assemblea metropolitana è esercitato a titolo gratuito.

Art. 33
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è eletto dall’assemblea metropolitana al suo interno ed è formato da non più di quattro membri oltre al presidente. Il consiglio collabora con il sindaco metropolitano ed esercita le sue funzioni in forma collegiale.

2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati, dalla legge e dallo statuto, all’assemblea, al sindaco metropolitano o ai dirigenti dell’ente.

3. L’incarico di componente del consiglio di amministrazione è esercitato a titolo gratuito.

Art. 34
Funzioni della città metropolitana

1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali della provincia di Cagliari, quelle proprie stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali e quelle attribuite dai comuni facenti parte della città metropolitana.

2. La città metropolitana svolge le seguenti funzioni:
a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico di sviluppo del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalla Regione;
b) elaborazione, in coerenza con il piano strategico, dello strumento di pianificazione generale della città metropolitana al quale gli strumenti generali dei singoli comuni si coordinano, secondo le disposizioni della legge di governo del territorio;
c) promozione e gestione in forma integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
d) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee;
e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
f) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;
g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico;
h) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Art. 35
Successione e subentro

1. Entro lo stesso termine di cui all’articolo 28, comma 1, il commissario della provincia di Cagliari trasmette all’Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica:
a) l’elenco dei beni mobili e immobili della provincia, specificando quelli che insistono nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;
b) il rendiconto della gestione dell’ultimo esercizio finanziario;
c) la situazione di bilancio aggiornata;
d) l’elenco dei procedimenti in corso;
e) l’elenco del personale, suddiviso per categoria, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato con qualsiasi tipologia contrattuale, distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione.

2. Entro lo stesso termine di cui all’articolo 28, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto riguarda il personale, si assegnano alla città metropolitana, secondo il criterio della competenza territoriale:
a) i beni mobili e immobili insistenti nel territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana;
b) il personale a tempo indeterminato nella misura percentuale necessaria allo svolgimento delle funzioni trasferite alla città metropolitana, tenuto conto della popolazione e della superficie territoriale della città metropolitana stessa;
c) i procedimenti in corso connessi alle funzioni trasferite.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, successivamente al decreto di cui al comma 2, può fare domanda di trasferimento anche il personale delle province che non svolge le funzioni attribuite alla città metropolitana, purché appartenenti alle categorie professionali necessarie per la copertura dei posti vacanti in organico.

5. All’atto dell’attribuzione delle funzioni dei beni e del personale alla città metropolitana, le province interessate, sopprimono i corrispondenti posti in organico.

6. Le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono trasferite dalla Regione alla città metropolitana di Cagliari a valere sul fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

7. Con il medesimo decreto e in base agli stessi criteri di cui al comma 2, si provvede all’assegnazione del personale con contratti di lavoro atipico e a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla scadenza in essi prevista.

8. La città metropolitana esercita le funzioni a essa conferite dalla data di effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e finanziarie.

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- La foto in alto è tratta da wikipedia.
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L’INTERVISTA 1/ Sì a Sassari città metropolitana. Il costituzionalista: “Il campanile non c’entra”
8 novembre 2015 Politica SardiniaPost

A Sassari il dibattito sul titolo di città metropolitana si fa sempre più incalzante. Nei giorni scorsi il primo cittadino Nicola Sanna ha chiamato a raccolta tutti i sindaci del territorio per un’iniziativa comune. E in calendario per i prossimi giorni ci sono altri incontri pubblici, tutti sullo stesso tema. Omar Chessa, docente di diritto costituzionale all’Università di Sassari, è stato uno dei protagonisti di un convegno che si è svolto a inizio novembre, dal titolo eloquente: “La città metropolitana del Nord Sardegna: ragioni di una scelta strategica” . Gli abbiamo chiesto un parere tecnico sul tema.

Professore, il dibattito sulla città metropolitana sta diventando il principale tema della politica regionale. A Cagliari le rivendicazioni di Sassari sembrano una nuova forma di campanilismo, a Sassari invece si parla di “simmetria”. Qual è il suo parere?

“Se la discussione si incanala nell’alternativa che è emersa nel dibattito politico-giornalistico non si fa molta strada. I termini della questione non sono né l’orgoglio campanilistico né un’esigenza astratta di “simmetria”. Bisogna prima di tutto sapere di cosa si sta parlando e quale sia la reale portata di queste riforme. La città metropolitana è il nuovo ente locale di area vasta disegnato dalla legge nazionale Delrio. È un concetto giuridico e non va perciò confuso con l’area metropolitana, che è invece un concetto delle scienze urbanistiche, demografiche, socio-economiche, ecc. E difatti per la Delrio il territorio della città metropolitana deve coincidere con quello della preesistente provincia, a prescindere dal fatto che questa abbia una tessuto urbano continuo e le caratteristiche che in genere sono possedute dalle aree metropolitane. Lo prova il fatto che delle nove città metropolitane istituite dalla Delrio solo un paio possono forse assimilarsi a quelle che negli altri Paesi vengono intese come aree metropolitane in senso proprio. Insomma, da un lato il legislatore nazionale annuncia la scomparsa futura delle province, ma dall’altro decide che in alcuni territori e per le comunità lì stanziate debba ancora sussistere un ente intermedio che ha grosso modo le caratteristiche della vecchia provincia, con tutti i vantaggi che ne discendono per la rappresentanza dei territori e con riguardo alle risorse di vario tipo che questo inquadramento può attrarre”.

Quali sono i punti di forza di Sassari e del suo territorio? Quali invece i punti di debolezza?

“In base a questa prospettiva non è utile fare la ricognizione dei “punti di forza e di debolezza” di Sassari, per poi decidere di accordare o negare la città metropolitana secondo che prevalgano i primi o i secondi. Possiamo anche fare quest’esercizio valutativo e dire che la vecchia provincia di Sassari, comprensiva della Gallura, ha due aeroporti, un’università, un numero di abitanti non molto inferiore alla provincia cagliaritana, due camere di commercio, tribunali e corti d’appello, prefettura, distretti industriali tra i più importanti in Sardegna. Tuttavia dobbiamo porci un’altra domanda: e cioè, posto che questa realtà complessa del Nord Sardegna è attualmente in declino, dobbiamo assecondare questa fase declinante, favorendo una ulteriore concentrazione di risorse a favore di chi è già il più ricco e “infrastrutturato”; oppure dobbiamo ripensare l’impianto complessivo del ddl Erriu, per adottare soluzioni istituzionali che valorizzino le realtà locali sarde nel loro complesso?”.

La nascita delle città metropolitane è legata con il superamento delle Province. È solo una questione di geografia?

“Dico subito che non condivido l’impianto della Delrio, perché credo che la differenziazione istituzionale tra comunità territoriali diverse sia giustificata solo per colmare svantaggi strutturali di tipo socio-economico, geografico; invece in questo modo si attribuiscono vantaggi competitivi a comunità territoriali che già sono più forti delle altre. Tuttavia questo è il quadro dentro il quale dobbiamo muoverci, volenti o nolenti. Cioè, dobbiamo prendere atto che la città metropolitana è lo strumento istituzionale che il legislatore nazionale si è inventato per rendere più competitivi alcuni territori, fornendo loro gambe più forti. Il punto, allora, è se solo la preesistente provincia di Cagliari debba sopravvivere nelle nuove forme della città metropolitana e godere dei relativi vantaggi istituzionali ed economici, con quel che ne può conseguire per le altre comunità territoriali dell’Isola. Se infatti si accelera il processo di concentrazione delle risorse e delle opportunità in un solo territorio, il resto si depauperizza. E invece la Sardegna ha bisogno di uno sviluppo equilibrato, che coinvolta tutte le sue articolazioni territoriali”.

Può spiegare le conseguenze di questo discorso sul piano politico?

“Nel Delrio non c’è nulla che, sul piano della praticabilità giuridico-costituzionale, impedisca l’istituzione di più di una città metropolitana in Sardegna. Ho rimarcato più volte che la scelta operata dalla giunta regionale di prevederne solo una non è una scelta obbligata dal diritto vigente, ma è una decisione politica che attiene alla futura distribuzione delle risorse e delle opportunità tra i vari territori dell’Isola: insomma, ho voluto sgombrare il tavolo dai finti problemi e dai falsi vincoli, per riportare il dibattito nel binario corretto, riassumibile nella domanda: c’è in Sardegna un problema di scarsa rappresentatività politico-istituzionale di alcune comunità territoriali nonché un problema distributivo che penalizza chi è debole e avvantaggia chi è forte?”.

Michele Spanu SardiniaPost

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L’INTERVISTA/ 2. Sassari città metropolitana? L’ingegnere della mobilità: “Non si può”
8 novembre 2015, Politica, SARDINIAPOST

Mentre a Sassari si rafforzano le richieste legate al “titolo” di città metropolitana, prosegue il dibattito tra gli esperti. Abbiamo sentito il parere di Gianfranco Fancello, docente dell’Università di Cagliari ed esperto nel settore dell’ingegneria dei trasporti e della mobilità.

Ingegnere, a Cagliari le rivendicazioni di Sassari sembrano una nuova forma di campanilismo, a Sassari invece si parla di “simmetria”. Qual è il suo parere?

“Non mi sembra utile regolare la discussione in base ai punti di vista. Occorre partire dalla realtà. Il concetto di città metropolitana nasce dal fatto che ambiti comunali diversi di fatto si comportano come se fossero un’unica città. Nell’area che gravita attorno a Cagliari queste dinamiche sono molto chiare: ci sono migliaia di persone che risiedono a Quartu, lavorano a Cagliari e magari fanno la spesa a Sestu. Si tratta di una condizione che è ben visibile a tutti coloro che vivono in quest’area. Per quanto riguarda l’area del Sassarese non mi sembra che ci siano le stesse condizioni. Mi spiego meglio. Esiste un rapporto forte tra città come Sassari e Porto Torres, ad esempio, tanto da far pensare all’esistenza di un’unica città lineare tra i due centri. Eppure, allo stesso tempo esistono polarità tra Sassari e Alghero per quanto riguarda la sanità o la scuola ed è alla luce di queste poralità che mi sembra difficile vedere il nord ovest della Sardegna come un’area metropolitana. Ancora più difficile immaginare un’unica area metropolitana nel nord Sardegna, a causa della poralità presente tra Sassari e Olbia”.

Quali sono i punti di forza di Sassari e del suo territorio? Quali invece i punti di debolezza?

“Nel territorio di Sassari c’è un rapporto molto intenso tra il capoluogo e i Comuni dell’hinterland, come Sorso e Sennori. E questo è sicuramente un valore aggiunto. Ci sono connessioni forti con le altre città come Ozieri, Alghero e Porto Torres, ma sono legami di pendolarismo. Io ritengo che il fenomeno del pendolarismo, molto presente tra questi centri e Sassari, non può essere confuso con il concetto di area metropolitana che è tutt’altra cosa”.

La nascita delle città metropolitane è legata con il superamento delle Province. È solo una questione di geografia?

“Sicuramente la questione del superamento delle Province è un problema che ha fatto scaturire le rivendicazioni di Sassari e del nord Sardegna. Rivendicazioni che giudico legittime, perché quello del Sassarese è un territorio importante che rischia di ritrovarsi senza un ente intermedio che sia a metà strada tra la città capoluogo e la Regione. Ma non si può adottare il modello di area metropolitana per compensare questa mancanza. Anche perché lo stesso discorso vale per la Gallura e per i piccoli Comuni del centro Sardegna. È giusto trovare una nuova forma di riconoscimento delle dinamiche intercomunali già presenti in queste zone dell’isola. Negli anni Settanta si chiamavano comprensori, ora si preferisce usare altri termini. Di sicuro quello dell’area vasta è un concetto che va preso in considerazione e rafforzato”.

Può spiegare le conseguenze di questo discorso sul piano politico?

“Deve venir fuori la specificità dell’autonomia sarda. Nella nostra Regione esistono tantissimi piccoli Comuni: un patrimonio che va difeso tramite un riconoscimento adeguato. A mio parere l’unione dei Comuni non basta. Va fatta una riflessione sul concetto di ente intermedio e la riforma che sta per essere varata alla Regione può essere lo strumento utile per dare una risposta. E’ questo il momento ideale per suggerire proposte e arrivare a un nuovo modello chi si adatti alle specificità dei vari territori”.

Michele Spanu SARDINAPOST
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