Monti da una mano alla ricerca universitaria con l’istituzione della figura del tecnologo di supporto, ma a tempo determinato
Monti da una mano alla ricerca universitaria con l’istituzione della figura dei tecnologi a tempo determinato. Luci e ombre: bene l’aiuto alla ricerca che senza i supporti tecnici e amministrativi non può adeguatamente organizzarsi ed estendersi, ma anche preoccupazioni per il rischio di creazione di nuovo precariato. Si potrebbe dire meglio precari che disoccupati, ma forse c’è una diversa via. O no? Avvertiamo che quello che qui si presenta è il testo che ha approvato la Camera dei deputati e trasmesso poi al Senato. Il decreto legge, pena decadenza, deve essere convertito in legge entro il 9 aprile 2012.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Testo approvato dalla Camera dei deputati in data 13 marzo 2012 e trasmesso nella stessa data al Senato.
(Segue: Testo dell’art. 54 del decreto-legge)
Sezione IV - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITA`
Articolo 54 (Tecnologi a tempo determinato)
«Art. 24-bis. – (Tecnologi a tempo determinato). – 1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l’obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonchè sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all’eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L’onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.».
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