Il testo dell’articolo di legge sulla costituzione delle SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA, nella sua probabile versione definitiva
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA
Ecco il testo dell’articolo così come modificato in sede di conversione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, dal Senato. Potrebbe essere il testo definitivo, in quanto con tutta probabilità la Camera dei deputati lo approverà a sua volta senza modifiche. Infatti il decreto deve essere convertito in legge, pena decadenza, entro il 24 marzo p.v.
«Art. 3. - (Acceso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata). – 1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l’articolo 2463 è aggiunto il seguente:
“Art. 2463-bis. – (Società a responsabilità limitata semplificata) – La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di società a reponsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della socielà e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili“.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
3. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».
[...] a responsabilità limitata semplificate”, con capitale da 1 a 9.999 euro (cfr. https://www.aladinpensiero.it/?p=3929). A parte la persistente incertezza sull’effettiva approvazione della legge, stante il [...]
[...] Segnaliamo l’approvazione in via definita della legge sulle semplificazioni, nella quale è, tra l’altro, è contenuto l’articolo sulla costituzione delle “società semplificate a responsabilità limitata”. Il testo di tale articolo nella versione definitiva è riportato dal nostro sito: https://www.aladinpensiero.it/?p=392 [...]