SSRL: finalmente ci risponde il portavoce del Governo, ma la risposta è sbagliata!
Di seguito la risposta del Governo
LA PARTE CORRETTA (SORVOLIAMO SULLA “GAZZOSA”)
Gentile cittadino,
Grazie per averci scritto e reso partecipi delle sue osservazioni. Il Governo è particolarmente attento alla voce dei cittadini, all’ascolto delle loro difficoltà e problemi, ma anche alla valutazione delle critiche e suggerimenti che costoro fanno sul suo operato. Ogni opinione è preziosa per un Governo che vede nel “bene comune”, democratico e partecipato, l’obiettivo da raggiungere.
Per questo motivo abbiamo inaugurato il nuovo canale di comunicazione con la società civile. La sezione “Dialogo con il Cittadino” – liberamente accessibile dal sito web del Governo – contiene documenti, studi, approfondimenti e uno spazio nel quale pubblichiamo le risposte alle domande frequenti dei cittadini. Per accedere alla sezione può visitare il sito ufficiale del Governo.
Il tema degli incentivi ai giovani imprenditori – all’interno del quale si inserisce l’iniziativa che ha creato le società a responsabilità limitata a 1 Euro di capitale sociale – è centrale nell’agenda istituzionale e, per questo motivo, è stato affrontato sin dalle prime settimane di insediamento del Governo. Oltre alla necessità di favorire la crescita – che, le ricordiamo, è uno dei pilastri portanti dell’azione di questo Esecutivo – sono i numeri a confermare la necessità di interventi decisi sulla materia.
Secondo i dati di Camere di Commercio d’Italia Unioncamere pubblicati a inizio 2012 e relativi al 31 dicembre 2011 – gli under 30 alla guida di un’azienda rappresentano poco più del 5% del totale. Tuttavia, l’Italia occupa il 77° posto della classifica nella specifica voce “Starting a business”, scontando prevalentemente i maggiori costi per l’avvio di impresa rispetto ai principali partners europei.
Il decreto “Cresci Italia” ha introdotto nel Codice civile il nuovo articolo 2463-bis. La norma incentiva la creazione di start-up, che prendono il nome di “società semplificata a responsabilità limitata”, caratterizzandola con 4 punti chiave: (1) l’età massima (per cui il titolare o i titolari non devono aver superato il 35esimo anno d’età); (2) l’assistenza notarile gratuita; (3) l’ammontare minimo del capitale sociale a 1 Euro (oggi la legge fissa il capitale sociale minimo, per le normali Srl, a 10mila Euro); (4) infine, l’esenzione da diritti di bollo e segreteria (esonero dal versamento dei diritti di bollo e segreteria dovuti per la normale procedura di costituzione).
LA PARTE SBAGLIATA (FORSE NON HANNO CAPITO)
Anche a causa del protrarsi dei tempi di approvazione del regolamento di attuazione, nel “pacchetto Sviluppo” approvato dal Consiglio dei Ministri di giugno, la misura a favore delle Srl semplificate è stata modificata. Ciò al fine di accelerarne l’entrata in vigore e consentire l’avvio dell’attività ai tanti giovani (e non solo) desiderosi di intraprendere un’attività imprenditoriale.
Le novità più importanti sono due:
1) Si rimuove il vincolo anagrafico. Tutti, anche coloro che hanno più di 35 anni, potranno costituire una Srl semplificata. Ciò consentirà di uniformarsi al benchmark dei competitors europei, con un avanzamento previsto di ben 6 posti nella classifica generale, e con i conseguenti effetti – diretti ed indiretti – sulle dinamiche economico produttive.
2) Contestualmente, si sostituisce il regolamento di attuazione con un modello standard di statuto inderogabile, che faciliterà il lavoro – con sensibile riduzione dei costi – dei notai, e manterrà l’esenzione dai diritti di bollo e dalle altre tasse solo in caso di soci di età inferiore ai 35 anni. Gli over 35 invece pagheranno i diritti di bollo e le altre tasse e, per quanto riguarda gli oneri notarili, saranno tenuti al pagamento entro un limite fissato con regolamento dal Ministero della Giustizia.
La informiamo infine che il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti notmativi, il 7 giugno ha dato parere positivo sullo schema di decreto ministeriale del Ministero della giustizia per la costituzione delle Srl a 1 euro, suggerendo – come ultimo passaggio – il concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Il testo del parere è consultabile sul sito del Consiglio di Stato: http://www.giustizia-
Cordiali saluti,
Ufficio stampa e del Portavoce
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ECCO LA NUOVA PREVISIONE DI TIPOLOGIA SOCIETARIA INTRODOTTA CON IL D.L. 83/2012 del 22/6/2012 (in G.U. n. 147 del 26/06/2012)
Capo V
Ulteriori misure a sostegno delle imprese
Art. 44
Societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2463-bis del codice civile,
la societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto puo’ essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
abbiano compiuto i trentacinque anni di eta’ alla data della
costituzione.
2. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’articolo 2463-bis
del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo
l’amministrazione della societa’ puo’ essere affidata a una o piu’
persone fisiche anche diverse dai soci.
3. La denominazione di societa’ a responsabilita’ limitata a
capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della societa’ e l’ufficio del registro delle imprese presso cui
questa e’ iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della societa’ e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto le
disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.
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