La vicenda Todde
- Così sostiene Andrea Pubusa (su Democraziaoggi).
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Il punto di vista di Antonio Dessì (su fb)
Supplemento.
Io sarei propenso a distinguere quando gli esperti parlano e scrivono in veste di giuristi da quando parlano e scrivono in veste da difensori di parte, siano o meno avvocati.
Perchè la funzione del patrocinatore, benché deontologicamente debba attenersi a una certa dignità disciplinare, non è la stessa dell’analista neutrale.
Ammetto che ormai io cerco a mia volta di coltivare la mia curiosità per i casi di scuola distinguendola dal mio pessimismo da cittadino sul contesto del combinato disposto tra sistema politico e informazione politica, che presenta ormai dilaganti aspetti di deprimente squallore.
Se dovessi dar retta al sentimento dovrei smettere del tutto di coltivare quella curiosità.
Comunque, l’inedita vicenda dell’accertamento della regolarità sulle risorse impiegate per la campagna elettorale della Presidente eletta Todde ho cominciato a commentarla e tocca continuare a documentare quello che constato, cercando di non annoiare con affettazioni da azzeccagarbugli quanti seguano questi fatti a loro volta con spirito di civica e spassionata curiosità.
Sugli sviluppi della vicenda sono due, la principali ipotesi in campo di cui leggo, tra quelle sostenute da diversi avvocati.
La prima è che sul provvedimento del Collegio di garanzia presso la Corte d’Appello di Cagliari non sia indispensabile un ricorso giurisdizionale.
Si tratterebbe di un atto endoprocedimedimentale, non di decisione, ma di accertamento, perciò l’atto definitivo sarebbe la deliberazione consigliare. A quel punto per presentare un ricorso si dovrebbe attendere la deliberazione consigliare e il ricorso sarebbe necessario su quella deliberazione solo se il Consiglio regionale si adeguasse all’esito del controllo trasmessogli dal Collegio di Garanzia. Se il Consiglio non si adeguasse, non sarebbe la Todde a dover agire, ma eventuali controinteressati, o con un’impugnazione in sede giudiziaria, o invocando l’intervento del Governo. È un’ipotesi che ritiene piena la disponibilità del Consiglio regionale sulla materia.
L’altra ipotesi è che sarebbe comunque meglio ricorrere cautelarmente contro l’atto del Collegio, per impedire che l’accertamento diventi definitivo e tale da condizionare la decisione del Consiglio regionale. Le restanti fasi procedurali eventuali resterebbero aperte, ma i tempi si allungherebbero. Certo, una sentenza definitiva sfavorevole alla Todde non lascerebbe molto spazio al Consiglio, però a sua volta la decisione consigliare di adeguamento resterebbe ancora in astratto contestabile.
Infine sul rendiconto: la gran parte degli patrocinatori a difesa sostengono che la questione sia meramente formale e sostanzialmente irrilevante.
In realtà, invece, la situazione è resa complicata dal comportamento adottato dalla Presidente Todde.
La sua prima attestazione delle spese (intorno ai novantamila euro) non è stata asseverata da un mandatario regolarmente nominato, il che rende a mio avviso e, mi pare, ad avviso del Collegio di garanzia, quella attestazione autoprodotta inesistente, tamquam non esset per le finalità prescritte dalla legge. L’allegata rendicontazione a firma del Senatore Licheri nemmeno consente di distinguere le risorse imputabili individualmente alla candidata eletta da quelle imputabili individualmente ad altri candidati. E quando consente di distinguerle la questione rimanda all’obbligo di rendicontarle regolarmente tramite l’asseverazione di un mandatario individuale nominato per tempo.
Successivamente la Todde ha ritrattato del tutto la precedente dichiarazione, asserendo di non aver gestito nessuna risorsa direttamente, essendo tutte le entrate e tutte le spese di pertinenza generale della campagna elettorale del suo partito e/o della sua coalizione. Qui il groviglio diventa addirittura pericoloso. Il Collegio ha preso in esame anche questa ritrattazione, però osservando che la legge non consente di sostituire oltre i termini, ad accertamento ormai entrato in fase di contraddittorio, la rendicontazione originaria, ma solo di presentare memorie, integrazioni e chiarimenti sulle contestazioni relative alla medesima. Il che peraltro rinvia ai contenuti pur sempre ormai depositati del rendiconto firmato da Licheri, dal quale emerge la confusione tra spese generali e spese individuali, quelle esplicitamente riferibili alla candidata presidenziale e quelle esplicitamente riferibili ad altri candidati.
La contraddizione emergente tra le due dichiarazioni ha un fumus di rilevanza penale, da qui l’atto dovuto di trasmissione dell’ordinanza-ingiunzione anche alla Procura della Repubblica.
Insomma, resta un pasticcio, del quale al momento non saprei prevedere gli sviluppi.
Continuo a considerare piuttosto compromessa la posizione della Presidente eletta, però, come si può desumere dalle precedenti osservazioni, gli avvocati servono, ancor più che per sostenere argomentazioni opinabili sul merito, per azzeccare le strategie processuali. Dalla scelta di una strategia dipende la durata dei processi.
Se teniamo conto che potrebbe innescarsi, a seguito del ricorso della Presidente, una preliminare fase di accertamento della competenza giurisdizionale (civile o amministrativa) su cui dovrebbero pronunciarsi i giudici aditi, ma che in caso di contrasto o di contestazione dovrebbe risolvere la Corte di Cassazione, potrebbe persino accadere che a una sentenza definitiva si arrivi a stretto ridosso della scadenza naturale della legislatura.
Ecchevoifà?
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Considerazioni in libertà sulla vicenda Todde
6 Gennaio 2025
Andrea Pubusa su Democraziaoggi.
Parto da una osservazione indiscutibile. È sproporzionato lo scioglimento del Consiglio regionale per le disattenzioni procedurali di un consigliere. Si finirebbe per sanzionare un organo parlamentare senza aver commesso alcuna delle gravi violazioni che l’art. 50 Statuto sardo pone come causa di scioglimento con atto del Presidente della Repubblica. Di più e peggio, dovrebbe essere sciolto senza aver commesso violazioni di alcun genere, neanche lievi. Analogamente i singoli consiglieri regionali, regolarmente eletti dal corpo elettorale, si vedrebbero privati del loro incarico senza aver commesso alcunche’. Viene palesemente violato un principio di ragionevolezza, che è anche principio giuridico, secondo cui un soggetto risponde dei suoi atti.
In realtà la legge non contempla il caso di decadenza del consigliere che sia anche presidente della Regione eletto direttamente dal corpo elettorale. La legge in vigore disciplina il caso di inadempienza di un consigliere che, se decade, viene sostituito dal primo dei non eletti, senza intaccare il Consiglio regionale.
Nella nostra situazione, invece, si sanziona l’intero sistema regionale per una asserita violazione formale, fra l’altro senza alcuna contestazione sostanziale. Per riportare tutto nei limiti della ragionevolezza si deve ammettere che il Consiglio regionale possa non dichiarare la decadenza della consigliera Todde, in ragione del carattere non sostanziale delle sue asserite inadempienze. In proposito non è senza rilievo il fatto che la Presidente della Regione può essere rimossa solo dal Presidente della Repubblica per reiterate e gravi violazioni di legge (art. 50 St. sar.), e qui non c’è reiterazione nè gravità, stante la carenza di aspetti sostanziali (finanziamenti illeciti, spese non inerenti alla campagna elettorale e simili).
Del resto, se riflettiamo sulla competenza dell’assemblea regionale a dichiarare la decadenza di un consigliere le ragioni son due: solo il Consiglio può modificare la sua composizione, trattandosi di organo legislativo-parlamentare; secondariamente, il Consiglio deve unire a quella strettamente legale una valutazione istituzionale e comunque più generale. Risponde a criteri di ragionevolezza e di giustizia far decadere 59 consiglieri responsabili di nuĺla, il Consiglio che può essere sciolto per gravi violazioni di legge e un presidente che, nell’esercizio del mandato, non ha violato la legge? La risposta mi pare ovvia.
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Un altro autorevole commento
Giorgio Piras sulla pag. dei commenti di Democraziaoggi
6 Gennaio 2025 – 10:33
L’opinione del Prof. Pubusa è esatta e condivisibile, ma incompleta. Bisogna infatti aggiungere che mentre nel caso del parlamentare la decisione della camera di appartenenza di deliberare o non deliberare la decadenza è insindacabile per disposto dell’art. 66 della Costituzione, invece la decisione del Consiglio Regionale di dichiarare o non dichiarare decaduta la Todde potrà essere contestata da qualunque elettore col ricorso elettorale al Tribunale di Cagliari in composizione collegiale ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. N. 150/2011.
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