Documentazione

LEGGE 26 giugno 2024, n. 86 Disposizioni per l’attuazione
dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai
sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2024
[in aggiornamento]

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, nel rispetto dell’unità
nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e
disparità di accesso ai servizi essenziali sul
territorio, nel rispetto altresì dei principi di
unità giuridica ed economica, di coesione economica,
sociale e territoriale, anche con riferimento
all’insularità, nonché dei principi di
indivisibilità’ e autonomia e in attuazione del principio
di decentramento amministrativo e per favorire la
semplificazione e l’accelerazione delle procedure, la
responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle
competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto
dei principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione,
nonché del principio solidaristico di cui agli
articoli 2 e 5 della Costituzione, definisce i
principi generali per l’attribuzione alle Regioni a
statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia in attuazione dell’articolo
116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e
la revoca delle stesse, nonché le relative modalità
procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato
e una Regione, nel rispetto delle prerogative e
dei Regolamenti parlamentari.
2. L’attribuzione di funzioni relative alle
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
di cui all’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, relative a materie o ambiti di materie
riferibili ai diritti civili e sociali che devono
essere garantiti equamente su tutto il territorio
nazionale, e’ consentita subordinatamente alla
determinazione, nella normativa vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge o sulla base
della procedura di cui all’articolo 3, dei relativi
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, ivi compresi quelli
connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel
rispetto dell’articolo 1, comma 793, lettera d), della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, che devono essere
garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), e
nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 119
della Costituzione. Tali livelli indicano
la soglia costituzionalmente necessaria e
costituiscono il nucleo invalicabile per rendere
effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e
per erogare le prestazioni sociali di natura
fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e
trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le
autonomie territoriali e per favorire un’equa ed
efficiente allocazione delle risorse e il pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento delle
prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

Art. 2
Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e
Regione

1. L’atto di iniziativa relativo alla richiesta di
attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e’ deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità
e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria.
L’atto e’ trasmesso al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro per gli affari regionali e le
autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la
valutazione dei Ministri competenti per materia e del
Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai
fini dell’individuazione delle necessarie risorse
finanziarie da assegnare ai sensi dell’articolo 14 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la
Regione richiedente ai fini dell’approvazione
dell’intesa di cui al presente articolo. Decorso il
predetto termine, il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie avvia comunque il negoziato che, con
riguardo a materie o ambiti di materie riferibili
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all’articolo 3, e’ svolto per ciascuna singola
materia o ambito di materia. Ai fini dell’avvio del
negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie
tiene conto del quadro finanziario della Regione.
Prima dell’avvio del negoziato il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie da lui delegato informa le
Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano dell’atto di iniziativa.
2. L’atto o gli atti di iniziativa di ciascuna
Regione possono concernere una o più materie o ambiti
di materie e le relative funzioni. Al fine di
tutelare l’unità giuridica o economica, nonché di
indirizzo rispetto a politiche pubbliche
prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri,
anche su proposta del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri
competenti per materia, può limitare l’oggetto del
negoziato ad alcune materie o ambiti di materie
individuati dalla Regione nell’atto di iniziativa.
3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato
e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai
sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 9, e'
approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il
Presidente della Giunta regionale interessata.
4. Lo schema di intesa preliminare di cui al
comma 3 e’ immediatamente trasmesso alla
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per
l’espressione del parere, da rendere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere e’
stato reso dalla Conferenza unificata e comunque
decorso il relativo termine, lo schema di intesa
preliminare e’ immediatamente trasmesso alle Camere per
l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che
si esprimono con atti di indirizzo, secondo i
rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data
di trasmissione dello schema di intesa preliminare,
udito il Presidente della Giunta regionale interessata.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
valutato il parere della Conferenza unificata e sulla
base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e
comunque una volta decorso il termine di novanta giorni,
predispone lo schema di intesa definitivo al termine di
un ulteriore negoziato, ove necessario. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non
conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di
cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita
relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione
della scelta effettuata. Lo schema di intesa definitivo
e' trasmesso alla Regione interessata, che lo
approva secondo le modalità e le forme stabilite
nell’ambito della propria autonomia statutaria,
assicurando la consultazione degli enti locali. Entro
quarantacinque giorni dalla data della comunicazione
dell'approvazione da parte della Regione, lo schema
di intesa definitivo, corredato di una relazione
tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto
dell’articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, e’ deliberato dal
Consiglio dei ministri.
6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari

regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge
di approvazione dell’intesa, che vi e’ allegata. Alla
seduta del Consiglio dei ministri per l’esame dello
schema di disegno di legge e dello schema di intesa
definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale
interessata.
7. L’intesa definitiva, dopo l’approvazione del
Consiglio dei ministri, e’ immediatamente sottoscritta
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal
Presidente della Giunta regionale.
8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui e’
allegata l’intesa, e’ immediatamente trasmesso alle
Camere per la deliberazione, ai sensi dell’articolo
116, terzo comma, della Costituzione.
Art. 3

Delega al Governo per la determinazione dei LEP
ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma,
della Costituzione

1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione, per l’individuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo e’
delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1, commi da 791 a 801-bis,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con i Ministri competenti e
previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun
decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle
Camere per l’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo
può essere comunque adottato. Ove il parere delle

Commissioni parlamentari indichi specificamente
talune disposizioni come non conformi ai principi e
criteri direttivi di cui al presente articolo, il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di venti giorni
dall’assegnazione, decorso il quale il decreto
legislativo può essere comunque emanato.
3. Nelle materie di cui all’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione, i LEP sono determinati nelle
materie o negli ambiti di materie seguenti:
a) norme generali sull’istruzione;
b) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali;
c) tutela e sicurezza del lavoro;
d) istruzione;
e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori produttivi;
f) tutela della salute;
g) alimentazione;
h) ordinamento sportivo;
i) governo del territorio;
l) porti e aeroporti civili;
m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
n) ordinamento della comunicazione;
o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia;
p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali.
4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le
procedure e le modalità operative per monitorare
l’effettiva garanzia in ciascuna Regione
dell’erogazione dei LEP in condizioni di
appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle
risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da
erogare e le risorse messe a disposizione. Per
ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese
ai sensi dell’articolo 2, in relazione alle materie o
agli ambiti di materie oggetto di intesa, l’attività di
monitoraggio e’svolta dalla Commissione paritetica di
cui all’articolo 5, comma 1, sulla base di quanto
previsto dalle rispettive intese. La Commissione
paritetica riferisce annualmente sugli esiti del
monitoraggio alla Conferenza unificata.
5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del
monitoraggio effettuato ai sensi di quanto previsto dal
comma 4, adotta, sentito il Presidente della
Regione interessata, le necessarie
raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di
superare le criticità riscontrate. E in ogni caso
fatto salvo l’esercizio del
potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo
120, secondo comma, della Costituzione.
6. Il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere
sull’esito delle procedure di monitoraggio di cui al
presente articolo.
7. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in
coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, anche al fine di tenere conto della
necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento
del contesto socioeconomico o dall’evoluzione della
tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri competenti, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze.
I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto e'
acquisito il parere della Conferenza unificata, da
rendere
entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di
decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo
parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari,
che deve essere espresso nel termine di trenta giorni,
decorso il quale i decreti possono essere adottati.
8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo
le modalita' di cui all'articolo 1, commi 793 e 796,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e
fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con
cadenza almeno triennale con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri.
9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al presente articolo, ai fini della
determinazione dei LEP, continua ad applicarsi
l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29
dicembre 2022, n. 197.
10. E' fatta salva la determinazione dei LEP e dei
relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi
dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al presente articolo.
11. Qualora, successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di approvazione dell'intesa, in
materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo
finanziamento, siano modificati o ne siano
determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali
interessati sono
tenuti all'osservanza di tali LEP nel rispetto
dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 4

Trasferimento delle funzioni

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative
risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti
materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui
all'articolo 3, puo' essere effettuato, secondo le
modalita' e le procedure di quantificazione
individuate
dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione
dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni
standard, nei limiti delle risorse rese disponibili
nella legge di bilancio. Qualora dalla
determinazione dei LEP di cui al primo periodo
derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, si puo' procedere al
trasferimento delle funzioni solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di
stanziamento delle risorse finanziarie volte ad
assicurare i medesimi livelli essenziali delle
prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi
comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le
intese, al fine di scongiurare disparità di
trattamento tra Regioni, coerentemente con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli
equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9
della presente legge e della
lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197.
2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o
ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1,
con le relative risorse umane, strumentali e
finanziarie, puo' essere effettuato, secondo le
modalita', le procedure e i tempi indicati nelle singole
intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione
vigente, dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

Art. 5

Principi relativi all'attribuzione delle risorse
finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento

1. L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i
criteri per l'individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative necessari per l'esercizio da parte della
Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, che sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
i Ministri competenti per materia, su proposta di una
Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali,
disciplinata dall'intesa medesima. Fanno parte della
Commissione, per lo Stato, un rappresentante del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un
rappresentante del Ministro dell'economia e delle
finanze e un rappresentante per ciascuna delle
amministrazioni competenti e, per la Regione, i
corrispondenti rappresentanti regionali, oltre a un
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione delle
province d'Italia (UPI). In tutti casi in cui si
debba procedere alla determinazione delle risorse
umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione
paritetica si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua le
modalita' di finanziamento delle funzioni attribuite
attraverso compartecipazioni al gettito di uno o piu'
tributi erariali maturato nel territorio regionale,
nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 6
Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione
in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima,
contestualmente alle relative risorse umane, strumentali
e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a
province, citta' metropolitane e Regione, sulla base
dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed
adeguatezza.
2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni
fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse
umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Art. 7
Durata delle intese e successione di leggi nel tempo
1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione indica la propria durata,
comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime
modalita' previste nell'articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base
di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i
rispettivi Regolamenti, l'intesa puo' essere
modificata. L'intesa prevede inoltre i casi, i tempi e
le modalita' con cui lo Stato o la Regione possono
chiedere la cessazione della sua efficacia, che e'
deliberata con legge a maggioranza assoluta delle
Camere. In ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano
motivate ragioni a tutela della coesione e della
solidarieta' sociale, conseguenti alla mancata
osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla
base del monitoraggio di
cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP,
dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa,
che e' deliberata con legge a maggioranza assoluta
delle Camere.
2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa
si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo
diversa volonta' dello Stato o della Regione, manifestata
almeno dodici mesi prima della scadenza.
3. Ciascuna intesa individua, in un apposito
allegato, le disposizioni di legge statale che cessano
di avere efficacia, nel territorio regionale, con
l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative
dell'intesa.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
il Ministero dell'economia e delle finanze o la
Regione possono, anche congiuntamente, disporre
verifiche su specifici profili o settori di
attivita' oggetto dell'intesa con riferimento alla
garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonche' il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative.
5. Le disposizioni statali successive alla data di
entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese
osservano le competenze legislative e l'assegnazione
delle funzioni amministrative nonche' le ulteriori
disposizioni contenute nelle intese.

Art. 8
Monitoraggio

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo
5, comma 1, procede annualmente alla valutazione
degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna
Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e
dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori
forme
e condizioni particolari di autonomia, secondo
quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli
obiettivi programmatici di finanza pubblica e,
comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La
Commissione paritetica fornisce alla Conferenza
unificata e alle
Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione
degli oneri finanziari.
2. La Commissione paritetica provvede altresi'
annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i
fabbisogni di spesa gia' definiti e l'andamento del
gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento
delle medesime funzioni. Qualora la suddetta
ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla
variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del
gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle
variazioni del ciclo economico, il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta,
su proposta della Commissione paritetica, le
necessarie variazioni delle aliquote di
compartecipazione definite nelle intese ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque
l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse
disponibili.
Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi
compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno
in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie
relative alle annualita' decorse, sempre nei limiti
delle risorse disponibili.
3. La Corte dei conti riferisce annualmente
alle Camere, nell'ambito delle relazioni al Parlamento
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, sui controlli effettuati in base alla
normativa vigente, con riferimento in particolare alla
verifica della congruita' degli oneri finanziari
conseguenti

all'attribuzione di forme e condizioni particolari
di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza
pubblica e al principio dell'equilibrio di
bilancio di cui all'articolo 81 della
Costituzione.

Art. 9
Clausole finanziarie

1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna
intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei
relativi costi e fabbisogni standard e' attuato nel
rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
3. Per le singole Regioni che non siano parte
delle intese approvate con legge in attuazione
dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e'
garantita l'invarianza finanziaria nonche' il
finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le
previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e
sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni
caso, non possono pregiudicare l'entita' e la
proporzionalita' delle risorse da destinare a ciascuna
delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali
maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui
all'articolo 3. E' comunque garantita la perequazione
per i territori con minore capacita' fiscale per
abitante.
4. Al fine di garantire il coordinamento della
finanza pubblica, resta ferma la possibilita' di
prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto
le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle
vigenti regole di bilancio e delle relative procedure,
nonche' di quelle conseguenti al processo di riforma
del quadro della governance economica avviato dalle
istituzioni dell'Unione europea.

Art. 10
Misure perequative e di promozione dello sviluppo
economico, della coesione e della solidarieta' sociale

1. Al fine di garantire l'unita' nazionale, nonche' la
promozione dello sviluppo economico, della coesione
e della solidarieta' sociale, dell'insularita', della
rimozione degli squilibri economici e sociali e del
perseguimento delle ulteriori finalita' di cui
all'articolo 119, quinto e sesto comma, della
Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non
concludono le intese, lo Stato, in attuazione
dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della
Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei
diritti civili e sociali che devono essere
garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni
regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o
alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione,
previa ricognizione delle risorse allo scopo
destinabili, anche attraverso:
a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o
straordinarie di finanziamento statale di conto capitale,
destinate alla promozione dello sviluppo economico,
della coesione e della solidarieta' sociale, alla
rimozione degli squilibri economici e sociali,
all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le
diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso
quello riguardante il trasporto pubblico locale e i
collegamenti con le isole, e al perseguimento delle
ulteriori finalita' di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione, semplificando e uniformando
le procedure di accesso, di destinazione territoriale,
di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire
un utilizzo piu' razionale, efficace ed efficiente
delle risorse disponibili, e salvaguardando, al
contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove
previsti, nonche' la programmazione gia' in corso alla
data di entrata in vigore della presente
disposizione. Resta comunque ferma la disciplina
prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88;
b) l'unificazione delle risorse di parte
corrente e la semplificazione delle relative
procedure amministrative;

c) l'effettuazione di interventi speciali di conto
capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare
il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del
territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi
derivanti dall'insularita', da individuare mediante
gli
strumenti di programmazione finanziaria e di
bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a),
d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) l'individuazione delle misure che concorrano a
rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita',
promuovendo il diritto alla mobilita' e alla
continuita' territoriale per tutte le isole, le
forme di fiscalita' di sviluppo, la perequazione
infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi
nell'ambito delle risorse compatibili con
i saldi di finanza pubblica.
2. In attuazione dell'articolo 119, terzo
comma, della Costituzione, trova comunque applicazione
l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, in conformita' con le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel
quadro dell'attuazione della milestone del Piano
nazionale di ripresa e resilienza relativa alla
Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1,
Componente 1, Riforma 1.14).
3. Il Governo informa le Camere e la Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attivita'
poste in essere ai sensi del comma 1 del presente
articolo.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli atti di iniziativa delle Regioni gia' presentati
al Governo, di cui sia stato avviato il confronto
congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima
della data di entrata in vigore della presente
legge, sono esaminati secondo quanto previsto
dalle pertinenti disposizioni della presente legge.
2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla

presente legge si applicano anche nei confronti delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. E' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo
del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 giugno 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio

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