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La Consob pubblica il regolamento sul Crowdfunding (Comunicato stampa Consob del 12 luglio 2013). La Consob ha pubblicato oggi il regolamento in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line“ (equitycrowdfunding).
(dal sito Consob) Il decreto crescita bis del 2012 ha introdotto, tra l’altro, gli articoli 50-quinquiese 100-ter nel TUF, che disciplinano, rispettivamente, la “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative” e le “Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali” – e ha delegato la Consob ad adottare le relative disposizioni di attuazione. La norma primaria disciplina il fenomeno conosciuto anche come “equity crowdfunding” che indica la possibilità per le imprese (normalmente neo-costituite) di raccogliere capitali di rischio (“funding“) per il tramite della rete internet svolgendo quindi un appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari (“crowd“) che nella prassi effettuano investimenti di modesta entità.
L’Italia è il primo Paese in Europa a dotarsi di una simile normativa. Il regolamento è stato adottato dalla Consob a seguito di una indagine preliminare per la raccolta di dati e informazioni, cui ha fatto seguito un open hearing che si è tenuto presso la sede romana dell’Istituto, il 1° febbraio 2013. La bozza del regolamento è stata quindi sottoposta a consultazione il 29 marzo 2013. Gli esiti della consultazione sono pubblicati, insieme al regolamento e alla Relazione sull’attività di Analisi di Impatto (AIR) sul sito www.consob.it.
Il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre parti che trattano, rispettivamente: le disposizioni generali; il registro e la disciplina dei gestori di portali; la disciplina delle offerte tramite portali. Al testo sono allegate: le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori; lo schema della relazione sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa; lo schema per la pubblicazione delle “Informazioni sulla singola offerta”, che comprendono, tra l’altro, un’Avvertenza, le informazioni sui rischi, sull’emittente, sugli strumenti finanziari e sull’offerta.
Roma, 12 luglio 2013
Si allega una scheda sintetica sui contenuti del regolamento.
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