Coronavirus Fase 2: cerchiamo di capirci qualcosa

fase-2-conte- La conferenza stampa di oggi 26 aprile 2020 del presidente del consiglio Giuseppe Conte sul sito del Governo: http://www.governo.it/it/media/fase-due-conferenza-stampa-del-presidente-conte/14519
- L’ordinanza n. 11 /2020 del COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
che DISPONE all’art. 1 (Prezzi massimi di vendita al consumo)
Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell’allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Roma, 26 aprile 2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID-19 Dott. Domenico Arcuri
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- La bozza del DPCM pubblicata sul sito web del quotidiano Il Messaggero: https://statics.cedscdn.it/uploads/ckfile/202004/bozza_26204443.pdf
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Un primo commento di Beppe Andreozzi, avvocato
Secondo quanto dispone il nuovo DPCM, articolo 1 della bozza in corso di pubblicazione, si potrà uscire, entro la propria regione, anche per incontrare i “congiunti”.
Chi sono i congiunti? [segue]
La legge non ne dà la definizione, parla di “prossimi congiunti” solo nel codice penale e precisamente nell’art 307 (che riguarda il reato di banda armata) il quale all’ultimo comma dispone: “Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.”
Resta il dubbio: chi sono i congiunti anche non prossimi?
Possiamo pensare, ricorrendo al vocabolario, che congiunti sia stato usato come sinonimo di parenti.
E perciò bisogna leggere il codice civile:
Art. 74 codice civile: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”
Art. 75: “Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.”
Art. 76: “Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite .
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.”

Art. 77: “La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.”
Quindi possiamo considerare parenti ad esempio, anche i cosiddetti cugini di secondo grado (infatti dobbiamo considerare sette gradi, ma tolto lo stipite diventano sei).
Ovviamente tra i congiunti bisogna includere il coniuge nonché gli affini, definiti nell’art. 78: “L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.”

Non è chiaro fino a che grado possiamo considerare l’affine come congiunto. Può soccorrere il disposto dell’art. 51 del codice di procedura civile sull’obbligo di astensione del giudice, esteso gli affini fino al quarto grado (ad esempio, i cugini di primo grado).
Ci sono poi le norme e le interpretazioni della giurisprudenza che riconoscono diritti alle famiglie di fatto talvolta e a determinati fini equiparandole a quelle “di diritto”.
Ultima avvertenza: gli affini son sono affini tra loro, secondo il noto broccardo latino: “adfines inter se non sunt adfines”. Quindi niente incontri fra “concognati”, “consuoceri” etc.
Si comprende la fretta, però il governo poteva essere più chiaro nello scrivere questa norma. Per il momento non resta che augurare buon lavoro ai cittadini e alle forze dell’ordine che la dovranno applicare.

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