PROPOSTA DI LEGGE PER IL PERSONALE SANITARIO VITTIMA DEL COVID-19

5a75cd6d-1704-430c-b598-f2453f5e1afdsolidarieta-e-sviluppo-della-sanita-pubblicaSu invito del gruppo fb “solidarietà e sviluppo della sanità pubblica” ho pensato a questa proposta di legge, molto semplice, per estendere al personale sanitario (medici, operatori sanitari, lavoratori e volontari della sanità esposti a rischio di contagio) vittima del COVID-19, contratto in conseguenza dell’attività lavorativa, benefici già previsti per le “vittime del dovere”. Si tratta ovviamente di un testo aperto a modifiche, aggiunte, contributi etc. Con la speranza che sia fatta propria e condivisa da nostri parlamentari [al riguardo presto una petizione sulla piattaforma online Avaaz].
di Giuseppe Andreozzi.

PROPOSTA DI LEGGE PER IL PERSONALE SANITARIO VITTIMA DEL COVID-19
L’alto prezzo di vite umane pagato da un elevato numero di medici, operatori sanitari e altri addetti alla sanità a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha suscitato nel Paese un moto profondo di commozione e cordoglio, unito a un diffuso sentimento di riconoscenza per il loro sacrificio e di apprezzamento per lo spirito di servizio col quale il personale della sanità, nella generalità delle sue componenti, ha affrontato l’emergenza, spesso esercitando l’attività di propria competenza in condizioni non adeguate ad assicurare la salvaguardia della loro salute.
Sembra giusto che tale sentimento si traduca anche in gesti tangibili da parte dello Stato.
Esiste nel nostro ordinamento una legge (13 agosto 1980 n.466) avente ad oggetto “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche” che, attraverso successive modificazioni e integrazioni, ha previsto una elargizione economica destinata alle seguenti categorie di vittime del dovere: “Ai magistrati ordinari, ai militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d’impiego” (art. 3 legge 13 agosto 1980 n.466). La medesima elargizione spetta anche ai “vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza” (art. 5 legge citata).
L’art. 3 citato aveva previsto la misura dell’elargizione di lire 100 milioni, elevata a euro 200.000 dall’art. 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337.
L’articolo 1 comma 563 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha successivamente precisato e ampliato le categorie dei beneficiari delle disposizioni citate, stabilendo che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.”.
L’art. 6 della citata legge 13 agosto 1980 n.466 prevede le categorie dei familiari ai quali l’elargizione deve essere devoluta in caso di decesso del destinatario.
Sembra doverosa l’attribuzione dei medesimi benefici anche in favore dei medici, degli operatori sanitari e dei lavoratori e volontari della sanità esposti a rischio di contagio vittime dell’epidemia, in aggiunta agli eventuali emolumenti già previsti dall’ordinamento per le singole categorie dei destinatari (ad esempio, la pensione privilegiata che spetta ai dipendenti pubblici in caso di invalidità e decesso per causa di servizio).
Il risultato può essere conseguito attraverso una norma di legge del seguente tenore:
«le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 1980, n. 466 avente ad oggetto “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche” e successive modificazioni e integrazioni sono estese ai medici, agli operatori sanitari e ai lavoratori e volontari della sanità esposti a rischio di contagio, vittime dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per ragioni connesse all’attività prestata»
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