Tag Archives: societò semplificata a responsabilità limitata

Cara Paola Severino, ti scrivo…

paola severino

Ecco un format (modificabile)

Signora Ministro della Giustizia

e, p.c.
Signor Presidente del Consiglio,
Signor Ministro dell’Economia e delle finanze,
Sig. Ministro dello Sviluppo Economico
Oggetto: Richiesta di immediata emanazione del decreto interministeriale per la costituzione delle società semplificate a responsabilità limitata previsto dall’art. 3 del DL 24 gennaio 2012 n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.27.
Faccio riferimento all’oggetto per invitare questo Ministero a provvedere con immediatezza. Faccio presente che la mancanza di tale provvedimento – per l’adozione del quale sono abbondantemente trascorsi i termini di 60 giorni previsti dalla citata normativa – sta provocando notevoli danni morali ed economici alla mia persona e alla mia famiglia, nel momento in cui mi è inibito l’avvio dell’attività d’impresa, dal sottoscritto progettata perchè si realizzi attraverso la società semplificata a responsabilità limitata.
La presente ha valore di diffida e precede la predisposizione di azioni legali, individuali e collettive, nella misura e con le modalità consentite dal nostro ordinamento.
In fede
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firma (per l’inoltro cartaceo) nome e cognome e altri estremi di riconoscimento

SSRL. Il Consiglio di Stato rilascia il parere e la Corte dei Conti appone il visto. Una sola richiesta: sbrigatevi!

la giurisprudenza Unica

In risposta a quanti ce lo hanno richiesto, ecco il chiarimento dell’esperto da noi interpellato, il dott. Giuseppe Cammarota.

Cercando di essere sintetico, l’emanazione dei decreti ministeriali e interministeriali deve essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato (legge n. 400/1988, art. 17, commi 3 e 4) ed è soggetta al controllo della Corte dei conti (legge n. 20/1996, art. 3, comma 1).

Il parere del Consiglio di Stato riguarda specificamente il decreto sottoposto ad esame e i suoi rapporti con l’ordinamento. Il parere può essere favorevole anche quando esprime rilievi ampi (e “critiche”).

Il parere del Consiglio di Stato sugli atti normativi (sia sugli atti aventi forza di legge, sia sui regolamenti) è anzitutto finalizzato ad operare un riscontro di legittimità.

In particolare, nel caso in cui al parere del Consiglio di Stato è sottoposto un regolamento (da adottarsi con decreto ministeriale o interministeriale), se ne verificano i presupposti normativi, il rispetto delle procedure di adozione e l’eventuale esistenza di contrasti tra le disposizioni dello schema di regolamento e le leggi vigenti.

In breve, il parere è “vincolante” nel senso che, ai fini dell’emanazione dell’atto, deve essere richiesto al Consiglio di Stato che, a sua volta, ha il dovere di fornirlo.

Invece, quanto al tenerne conto nell’adozione dell’atto finale, questa resta una scelta del Governo; in questo senso il parere del Consiglio di Stato non è “vincolante” per il Governo.

Tuttavia, occorre anche sottolineare che nel caso in cui il Governo se ne discostasse, di fatto il decreto contenente il regolamento così adottato potrebbe essere annullato in sede giurisdizionale.