Una legge regionale per i Centri di aggregazione sociale.
Con preciso riferimento alla “vertenza della Scuola Popolare di Is Mirrionis”, per contribuire a rispondere alle esigenze di democrazia partecipativa, rispolveriamo una “Proposta di legge regionale” formulata negli anni 80 (probabilmente nell’anno 1984) da Democrazia Proletaria Sarda, presentata su Cittàquartiere, periodico dei Comitati e Circoli di Quartiere di Cagliari (Nuova serie anno I n.4/5 giugno 1986, del quale riproduciamo al lato la copertina) da un articolo di Giorgio Giovannini e Ignazio Trudu (che riproporremo nei prossimi giorni). Mutatis mutandis riteniamo sia utile riscrivere un testo analogo per i nostri consiglieri regionali che volessero farsi carico di sostenere la partecipazione popolare, a partire dai paesi e dai quartieri delle città sarde.
Centri sociali (oggi diciamo più pertinentemente “centri di aggregazione sociale”) in tutti i paesi e in tutti i quartieri urbani della Sardegna
Art.1
La Regione, per contribuire a porre le premesse per un effettivo esercizio del potere pubblico da parte dei cittadini e per creare in Sardegna la più ampia possibilità per i gruppi di base di produrre e ricevere informazioni, adotta una serie di provvedimenti legislativi.
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Art. 2
Nel quadro della propria competenza in materie di opere pubbliche, l’Amministrazione regionale, entro un anno dall’approvazione della presente legge, garantisce che ogni paese ed ogni circoscrizione delle città dell’isola sia dotato di almeno un Centro Sociale, come base di una struttura polivalente.
A tal fine:
1) predispone, entro sei mesi, un provvedimento legislativo che finanzi la costruzione di Centri Sociali o il riattamento di locali per le stesse finalità, nei paesi e nelle circoscrizioni delle città dell’isola.
2) predispone, in accordo con i Comuni, un censimento di tutti gli altri locali pubblici utilizzabili per le medesime finalità, anche per periodi determinati;
3) garantisce, attraverso i Comuni e le Circoscrizioni, laddove sono funzionanti, che la gestione di tali Centri Sociali sia realizzata, in tutte le situazioni, dai cittadini e dalle forze sociali di base (comitati e circoli di quartiere o di paese, collettivi studenteschi e femminili, associazioni protezionistiche ed ecologiche, gruppi artistici, comitati inquilini, etc.), restando a carico dei Comuni gli oneri relativi alla manutenzione delle strutture, alla custodia e alla pulizia dei locali;
4) predispone, entro sei mesi, un provvedimento legislativo che preveda contributi finanziari della Regione a totale o parziale copertura delle spese per affitto di teatri e cinema per le iniziative dei gruppi di base e dei Comitati di gestione dei Centri sociali;
5) entro sei mesi dalla adozione del provvedimento di cui al punto 1), e comunque entro un anno dall’approvazione della presente legge, la giunta e il Consiglio regionale organizzano una Conferenza regionale nella quale le forze sociali di cui al precedente punto 3) dibattano sulle ulteriori iniziative necessarie per la reale attivazione dei Centri sociali.
Art. 3
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a periodici a carattere politico, sociale e culturale, aventi sede legale e fiscale nell’isola e editi in Sardegna a cura di associazioni culturali, giovanili, di quartiere o paese, di disoccupati, studentesche. e comunque di base.
Art. 4
I contributi di cui all’art. precedente saranno concessi per le spese tipografiche una sola volta in un anno agli aventi diritto e non potranno superare la cifra stabilita ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’art. 5.
Per il primo anno di applicazione della legge il contributo è fissato in lire 12 milioni massimo.
Art. 5
I periodici di cui all’art.3 che intendano usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 4 dovranno presentare domanda alla Presidenza della Giunta regionale.
Su tali domande deciderà entro due mesi dalla presentazione un apposito Comitato composto da:
1) l’Assessore alla Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione sarda, che lo presiede;
2) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;
3) tre rappresentanti di gruppi di base facenti parte di Comitati di gestione di Centri sociali.
Le delibere del suddetto Comitato verranno rese esecutive, entro un mese, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 6
Contributi nella misura e con le stesse modalità previste dagli artt. 4 e 5, potranno essere concessi anche a cooperative artigiane specializzate in servizi grafici e informativi, convenzionate con la Regione per la stampa di periodici di cui al punto 3, anche in aggiunta ad altre agevolazioni previste da leggi statali e regionali.
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