SSRL. Dal Ministero dello Sviluppo economico: incredibile; qualcuno lassù ci ama

ET
Buongiorno,
abbiamo provveduto a richiedere aggiornamenti qualche giorno fa al nostro Ufficio legislativo (v. all.), ma non è stato possibile, fino ad oggi, ottenere riscontro.
Risulterebbe in ogni caso che lo schema di decreto in parola sia attualmente in corso di sottoposizione alla firma dei tre Ministri coinvolti, per poi essere inviato al controllo della Ragioneria generale ed infine trasmesso alla G.U. per la pubblicazione.
Entro pochi giorni la procedura “dovrebbe” essere completata.

Distinti saluti

Gian Marco Spanò

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione XXI - Via Sallustiana 53, 00187 – Roma

Tel. 06 4705 5304 – Fax 0647055338

—————

Da: Marco Maceroni [mailto:marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it]
Inviato: lunedì 9 luglio 2012 16.20
A: ’Gian Marco Spano’
Oggetto: I: D.L. 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Sollecito definizione pratica emanazione decreto interministeriale

Da: DGMERCATO SEGRETERIA [mailto:dgmercato.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it]

Inviato: lunedì 9 luglio 2012 11:12
A: ’Marco Maceroni’
Oggetto: I: D.L. 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Sollecito definizione pratica emanazione decreto interministeriale

Su indicazione del Direttore giriamo la presente. La Segreteria

Da: IMPRESA DIPARTIMENTO [mailto:dipartimento.impresa@sviluppoeconomico.gov.it]

Inviato: venerdì 6 luglio 2012 18.49
A: DGMERCATO SEGRETERIA
Oggetto: I: D.L. 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Sollecito definizione pratica emanazione decreto interministeriale

Da: SEGRETERIA CAPOGABINETTO

Inviato: venerdì 6 luglio 2012 15.56
A: IMPRESA DIPARTIMENTO
Oggetto: I: D.L. 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Sollecito definizione pratica emanazione decreto interministeriale

 

Segreteria del Presidente Mario Torsello

Capo di Gabinetto

Ministero dello sviluppo economico

Via Veneto, 33

Tel. 06 42043.4582 – 4880 – 4924 – 4887

Fax 06 4788.7796

 

Da: aladin pensiero [mailto:aladinpensiero@gmail.com]
Inviato: venerdì 6 luglio 2012 15:35
A: SEGRETERIA CAPOGABINETTO; segreteria.ceriani@tesoro.itsegreteria.ministro@tesoro.it
Cc: segreteria.ministro@giustizia.it
Oggetto: D.L. 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Sollecito definizione pratica emanazione decreto interministeriale

Date: Cagliari, 06 luglio 2012

Oggetto: D.L. 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Sollecito definizione pratica emanazione decreto interministeriale

Signor Ministro dell’Economia e delle finanze

Signor Ministro dello Sviluppo Economico

 

p.c. Signora Ministro della Giustizia

 Ls presente per sollecitare quanto di Vs. competenza e in Vs. potere per rendere operativo il decreto interministeriale previsto dall’art.3 del D.L. 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che consente la costituzione delle società semplificate a responsabilità limitata. Ogni ulteriore ritardo del provvedimento – che, giova ricordarlo, il Ministro della Giustizia, capofila, e Voi, di concerto, avreste dovuto emanare già da oltre un mese – provoca danni a molti giovani neo imprenditori, che hanno scelto tale tipologia societaria per dar vita alla propria impresa, senza finora poterlo fare. Non vi sfugga il collegamento tra la costituzione delle società e i diversi programmi di finanziamento della nuova imprenditoria promossi dalle Regioni con i fondi europei, che prevedono precise scadenze e che con il protrarsi dei ritardi non potrebbero essere utilizzati attraverso la nuova pertinente tipologia societaria.

Attendiamo con fiducia, nonostante il tempo immotivatamente trascorso per rendere praticabile una scelta governativa annunciata dal mese di gennaio u.s.

Distinti saluti

 Franco Meloni, direttore responsabile aladinpensiero news

Cagliari, 6 luglio 2012

 

2 Responses to SSRL. Dal Ministero dello Sviluppo economico: incredibile; qualcuno lassù ci ama

  1. Riccardo scrive:

    Qui si parla di un “atto di natura non regolamentare” di concerto con il Consiglio nazionale del notariato. Tra l’altro senza scadenze.

    http://www.pmi.it/impresa/normativa/articolo/56579/srl-semplificate-cosa-cambia-con-il-decreto-sviluppo.html

  2. admin scrive:

    Attenzione Riccardo! Nel web circolano commenti scritti da persone incompetenti o perlomeno non aggiornate. Nel caso da te segnalato il commentatore fa riferimento alle bozze del decreto-legge cd “sulla crescita” che nel testo presentato alle Camere per la conversione per la parte che ci interessa non ci azzecca nulla con le presunte e insesistenti modifiche riportate dal commentatore medesimo; infatti il DL non ha fatto altro che aggiungere una nuova tipologia di società: quella a capitale ridotto (sarlcr). Ti riporto il testo dell’art. 44, che è appunto l’unico tiferimento del DL. Tra l’altro occorre aspettare come sarà modificato in sede di conversione. Nulla pertanto cambia per quanto riguarda la società semplificata a r.l., per la quale attendiamo il famoso e famigerato decreto interministeriale sullo statuto tipizzato e quantaltro.
    Ecco il testo dell’art. 44 del DL 83 del 22 giugno 2012:
    Art. 44

    Societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto

    1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2463-bis del codice civile,
    la societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto puo’ essere
    costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
    abbiano compiuto i trentacinque anni di eta’ alla data della
    costituzione.
    2. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
    indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’articolo 2463-bis
    del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo
    l’amministrazione della societa’ puo’ essere affidata a una o piu’
    persone fisiche anche diverse dai soci.
    3. La denominazione di societa’ a responsabilita’ limitata a
    capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
    sede della societa’ e l’ufficio del registro delle imprese presso cui
    questa e’ iscritta devono essere indicati negli atti, nella
    corrispondenza della societa’ e nello spazio elettronico destinato
    alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
    pubblico.
    4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
    societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto le
    disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.

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