Messaggio urgente al Governo italiano. Siamo “sovversivi” alla Flaiano e vi diciamo: questa è la legge, applicatela!

Gazzetta Ufficiale N. 79 del 3 Aprile 2012

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 19 del 24 gennaio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (in Supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 71 del 24 marzo 2012), recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’.». (12A03890)

(…)

Titolo I 

Concorrenza 

Capo I 

Norme generali sulle liberalizzazioni

Art. 3 


Accesso dei giovani alla costituzione di societa’ a responsabilita’
 limitata

1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile,
dopo l’articolo 2463 e’ aggiunto il seguente:

«Articolo 2463-bis. 
(Societa’ a responsabilita’ limitata semplificata). 

La societa’ a responsabilita’ limitata semplificata puo’ essere 
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
 non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta’ alla data della 
costituzione. 
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in 
conformita’ al modello standard tipizzato con decreto del Ministro
 della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
 finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il 
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di societa’
 a responsabilita’ limitata semplificata e il comune ove sono poste la 
sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie; 
3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e 
inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463,
 secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla
data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed
essere versato all’organo amministrativo; 
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo 
comma dell’articolo 2463;  
5) luogo e data di sottoscrizione. 
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. 
La denominazione di societa’ a responsabilita’ limitata
 semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la 
sede della societa’ e l’ufficio del registro delle imprese presso cui
 questa e’ iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della societa’ e nello spazio elettronico destinato
 alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso 
pubblico. 
E’ fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i
requisiti di eta’ di cui al primo comma e l’eventuale atto e’
conseguentemente nullo. 
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
 societa’ a responsabilita’ limitata semplificata le disposizioni del 
presente capo in quanto compatibili». 
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
 Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello
 sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, viene 
tipizzato lo statuto standard della societa’ e sono individuati i
 criteri di accertamento delle qualita’ soggettive dei soci. 
3. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono 
esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari
 notarili. 
4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e
 tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da 
parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul
 proprio sito istituzionale.

(…)

Un editoriale di Aladinpensiero che si ripropone con immutata validità

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