Coronavirus. Le quattro lezioni della crisi.

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di Stefano Zamagni su Vita*.

È sbagliato pensare che perché qualcosa possa realizzarsi sia necessario intervenire solamente sul lato delle opportunità, cioè delle risorse e degli incentivi. Occorre piuttosto insistere sull’elemento della speranza, che non è mai utopia

Ha scritto Erodoto: “Ta pathemata mathemata”, le sofferenze [quelle serie] insegnano. Cosa ci sta insegnando la terribile crisi che dal 21 febbraio ci sta perseguitando?
prudenza-virtu-cardinale

Primo.
Dobbiamo riconoscerlo: negli ultimi decenni, la cultura, anche quella blasonata, ha di fatto posto in disparte quella virtù cardinale che è la prudenza. Anzi, si è voluto far credere che prudente è il soggetto che teme di prendere decisioni, perché avverso al rischio. Ma la prudenza – l’auriga virtutum secondo l’Aquinate, perché guida tutte le altre virtù – è esattamente il contrario. È piuttosto la virtù del voler guardare lontano per mirare al bene comune. Perché si è atteso fino al 21 febbraio per prendere i primi timidi provvedimenti quando si sapeva da oltre un mese e mezzo che in Cina (e subito dopo in Corea del Sud) il virus andava mietendo vittime? Perché si è fatto credere che la pandemia fosse un caso di cigno nero, cioè un evento imprevedibile, quando invece era stato previsto da almeno tre anni? (Cfr. la dichiarazione di Anthony Fauci, Direttore dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive, USA, su Healio, genn. 2017) Perché non si è tenuto conto del fatto, arcinoto, che il tratto iniziale della curva esponenziale che descrive l’andamento temporale dell’infezione è quasi piatto, il che ha indotto a credere che non ci fosse motivo di preoccuparsi più di tanto?

Secondo.
La pandemia ci sta facendo comprendere la profonda differenza tra government e governance. (Purtroppo la lingua italiana possiede un solo vocabolo: governo). Government è l’istituzione politica cui spetta l’ultima parola, come si è soliti dire; governance, invece, dice dei soggetti e dei modi in cui le decisioni finali prese dal governo devono essere concretamente realizzate per conseguire l’obiettivo dichiarato. Chi l’ha detto che la funzione implementativa vada affidata alla sola burocrazia o ad altri organi dello Stato? Solo chi non conosce o non crede al principio di sussidiarietà (circolare) può pensare questo. E dire che il nuovo articolo 118 della Costituzione (introdotto nel 2001) parla esplicitamente di sussidiarietà, rinviando ai corpi intermedi della società (art. 2 della Costituzione) il compito di intervenire fin dalla fase di coprogettazione degli interventi e non solo in quella della cogestione degli stessi. Un solo esempio (per ragioni di spazio) di mancata applicazione del principio di sussidiarietà. Il prof. Giuseppe Pellicci, direttore dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano (un Ente di Terzo Settore) ha dichiarato: “Con più di 290 colleghi abbiamo offerto di aprire i nostri laboratori in tutta Italia e mettere a disposizione macchine e personale. Insieme possiamo analizzare i tamponi necessari. Solo in Lombardia saremmo in grado di passare dai circa centomila attuali a cinquecentomila”. (Corriere della Sera, 26 marzo 2020). Ma l’offerta non è stata accolta. Penso anche al Servizio Civile Universale, a questo “esercito del bene comune”, come è stato definito. Ci sono 80.000 giovani che nell’ultimo bando non hanno trovato posto per fare un anno di servizio civile volontario per la mancanza di copertura finanziaria, peraltro modesta. Perché non provvedere subito alla bisogna? E così via con tanti altri esempi.

Terzo.
La salute di una persona e di una popolazione è funzione di cinque variabili. Certamente la sanità è la prima di queste, le altre quattro sono: gli stili di vita, le condizioni lavorative, l’ambiente (ecologico), la famiglia. L’errore che continuiamo a commettere è quello di pensare che la nostra salute dipenda unicamente dalle strutture sanitarie. È bensì vero che questa crisi ha messo a nudo non poche carenze e inefficienze del nostro sistema sanitario, alle quali occorrerà porre rimedio in fretta. Ma se non prestiamo attenzione alle altre variabili potrà accadere che i tassi di mortalità e di morbilità non declineranno di certo. Per farmi capire: non si muore e non ci si ammala solo a causa del virus, ma anche per la denutrizione (o malnutrizione) o per il senso di isolamento sociale che deriverebbero da una eventuale grave e lunga recessione economica. Con l’aggravante che, mentre il virus colpisce tutti indistintamente, le nuove povertà andrebbero a colpire gli scarti umani, come li ha chiamati papa Francesco. Che fare allora? Occorre intervenire, sin da ora, senza aspettare la fine della pandemia (prevista per l’inizio dell’autunno), affinchè il governo dia vita ad un gruppo di lavoro formato da persone competenti, libere da ogni legame di partito e di affari, con forte motivazione intrinseca, al quale chiedere di elaborare, in un lasso di tempo di non più di tre mesi, un piano di rinascita nazionale [1]. Il gruppo dovrà darsi da sé le regole per lo svolgimento della propria missione, senza interferenza alcuna dall’esterno. Il piano verrebbe poi affidato al governo e al parlamento che decideranno in merito. (A scanso di equivoci, un piano non è una lista di proposte – ce ne sono già fin troppe – ma un insieme articolato di progetti). Sarebbe questo un esempio concreto di quella democrazia deliberativa (che non è, beninteso, la democrazia decidente) verso la quale il nostro paese dovrà andare se vorrà vedere l’alba di un nuovo giorno.

Quarto.
C’è infine una quarta lezione da trarre, quella riguardante l’urgenza di ripensare in radice i Trattati Europei, perché l’Unione Europea ha bisogno di un “supplemento d’anima”. Non saranno le tecnicalità, pur necessarie, a salvare l’Unione. Ma di ciò, in un’altra occasione.

Termino ricordando che la possibilità è sempre la combinazione di due elementi: le opportunità e la speranza. È sbagliato pensare che perché qualcosa possa realizzarsi sia necessario intervenire solamente sul lato delle opportunità, cioè delle risorse e degli incentivi. Occorre piuttosto insistere sull’elemento della speranza, che non è mai utopia. Essa si alimenta con la creatività dell’intelligenza politica e con la purezza della passione civile. È la speranza che sprona all’azione e all’intraprendere, perchè chi è capace di sperare è anche chi è capace di agire per vincere la paralizzante apatia dell’esistente. “Tutto andrà bene!”
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Su Vita.it del 3 aprile 2020. E dal sito web politicainsieme.com.
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Nel riquadro iniziale: La Speranza, virtù teologale, in un dipinto a olio su tavola (167×88 cm) di Piero del Pollaiolo, databile al 1470 e conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze.
Nel secondo riquadro: La Prudenza, virtù cardinale, in un dipinto a olio su tavola (167×88 cm) di Piero del Pollaiolo, databile al 1470 e conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze.
————————-Note della redazione di aladinpensiero———-
[1 NdR – Sembra che il decreto che segue accolga il consiglio del prof. Zamagni].DPCM 10 aprile 2020. Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata in data 31 gennaio 2020, con la quale, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell’OMS per l’epidemia da COVID-19, è stato proclamato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi e sono state messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa la rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da genti virali trasmissibili” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che prevede l’avvalimento da parte del Capo Dipartimento della protezione civile di Comitato tecnico scientifico;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 5 febbraio 2020 recante “istituzione del Comitato tecnico scientifico, previsto dall’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
CONSIDERATO che le principali misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, previsti dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno imposto la sospensione delle attività economiche e produttive del Paese, la chiusura degli esercizi commerciali, la sospensione delle attività didattiche, culturali e sportive, nonché la limitazione della libertà di circolazione dei cittadini e, più in generale, una situazione di lockdown del Paese;
RAVVISATA quindi, la necessità di prevedere tempestivamente le misure necessarie per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, culturali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
RILEVATA la necessità, a tal fine, di doversi avvalere del costante supporto multidisciplinare di autorevoli esperti con elevate e qualificate competenze ed esperienze professionali in diversi settori;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Comitato di esperti per la suddetta finalità fino al termine dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
DECRETA Art. 1
(Comitato di esperti)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato di esperti in materia economica e sociale (di seguito: Comitato) con il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza.
2. Il Comitato opera in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
3. Il Comitato è presieduto dal dottor Vittorio COLAO, dirigente d’azienda, ed è composto dai
seguenti membri:
Elisabetta CAMUSSI
Professoressa di Psicologia sociale, Università degli Studi di Milano “Bicocca”
Roberto CINGOLANI
Responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo, già Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
Riccardo CRISTADORO
Consigliere economico del Presidente del Consiglio – Senior Director del Dipartimento economia e statistica, Banca d’Italia
Giuseppe FALCO
Amministratore Delegato per il Sistema Italia-Grecia-Turchia e Senior Partner & Managing Director di The Boston Consulting Group (BCG)
Franco FOCARETA
Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”
Enrico GIOVANNINI
Professore di Statistica economica, Università di Roma “Tor Vergata”
Giovanni GORNO TEMPINI
Presidente di Cassa Depositi e Prestiti
Giampiero GRIFFO
Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
Filomena MAGGINO
Consigliera del Presidente del Consiglio per il benessere equo e sostenibile e la statistica – Professoressa di Statistica sociale, Università di Roma “La Sapienza”
Mariana MAZZUCATO
Consigliera economica del Presidente del Consiglio – Director and Founder, Institute for Innovation and Public Purpose, University College London
Enrico MORETTI
Professor of Economics at the University of California, Berkeley
Riccardo RANALLI
Dottore commercialista e revisore contabile
Marino REGINI
Professore emerito di Sociologia economica, Università Statale di Milano
Raffaella SADUN
Professor of Business Administration, Harvard Business School
Stefano SIMONTACCHI
Avvocato, Presidente BonelliErede, Presidente Fondazione Buzzi
Fabrizio STARACE
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Modena – Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP)

4. Sono, altresì, componenti di diritto del Comitato il Commissario straordinario del Governo per l’attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. dr. Domenico ARCURI e il Capo del dipartimento della Protezione civile, dr. Angelo BORRELLI.
5. Per la partecipazione ai lavori del Comitato, non spettano ai membri del Comitato compensi, gettoni di presenza, indennità né emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno per i componenti non residenti nella provincia di Roma nei limiti previsti dalla normativa vigente.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dalla dr.ssa Stefania Fancello, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 2
(Compiti del Presidente del Comitato)
1. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del Comitato e ne coordina e promuove le attività;
b) fissa il calendario dei lavori, l’ordine del giorno e convoca le riunioni del Comitato;
c) cura i rapporti con gli organi istituzionali interessati all’attività del Comitato;
d)cura il coordinamento con il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
e) ha facoltà di promuovere audizioni, anche con l’utilizzo di strumenti telematici, sulle materie di competenza del Comitato;
f) cura la diffusione delle informazioni relative all’attività svolta dal Comitato.
2. In caso di assenza o impedimento il Presidente può designare tra i componenti del Comitato un suo delegato con l’incarico di esercitare provvisoriamente le sue funzioni.
Art. 3 (Organizzazione dei lavori)
1. Il Comitato riferisce costantemente al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche inviando relazioni periodiche aventi ad oggetto l’esito dei suoi lavori e le proposte formulate.
2. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con la presenza, anche in modalità telematica o di videoconferenza, della maggioranza dei componenti,
3. Il Presidente può anche convocare riunioni congiunte con il Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del
3 febbraio 2020.
4. Delle riunioni del Comitato si redige apposito verbale.
5. Il Comitato, su proposta del Presidente, può stabilire ulteriori regole per il suo funzionamento.
Art.4 (Oneri)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 5, del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 10 aprile 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Giuseppe CONTE

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